Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Le Tipologie di Enti del Terzo Settore

Consulenza per costituire enti del terzo settore

Nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) centrale è la figura giuridica degli ETS (Enti del Terzo Settore), che svolgono attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite una o più attività di interesse generale.

Per fare parte di questa categoria gli enti no profit devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed essere costituiti nelle seguenti forme:

  • Associazioni riconosciute e non (descritte in questa sezione del sito);
  • ODV (Organizzazione di Volontariato);
  • APS (Associazione di Promozione Sociale);
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali;
  • Reti Associative;
  • Società di Mutuo Soccorso;
  • Fondazioni e altri enti di carattere privato.

Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi.

Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione a coordinamento o controllati da questi enti.

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti come ETS. Infatti, dipendono dall’iscrizione in questo registro tutte le agevolazioni e facilitazioni riportate nel Codice del Terzo Settore.

 

Organizzazioni di Volontariato - ODV (per maggiori informazioni visita questa pagina)

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) fanno parte degli ETS e sono costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per costituire un’ODV è richiesto:
1) un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
2) un numero di almeno tre ODV. Alle ODV socie si possono aggiungere in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle ODV.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "organizzazione di volontariato" o l’acronimo ODV. Parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non possono essere usate da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

L’attività delle ODV dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

Le associazioni iscritte al registro regionale delle ODV vengono aggiunte automaticamente al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore.

In tema di erogazioni liberali le ODV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS. Infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Per quanto riguarda i bilanci le ODV seguono gli stessi obblighi previsti per gli ETS.

 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - APS (per maggiori informazioni visita questa pagina)

Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Per costituire un’APS è richiesto:
1) un numero di persone fisiche non inferiore a sette
Oppure
2) un numero di almeno tre APS. Alle APS socie si possono aggiungere altre ETS in qualità di soci a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle APS. Questa ipotesi non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento APS.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "associazioni di promozione sociale" o l’acronimo APS. Parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti dalle associazioni di promozione sociale.

L’attività delle APS dovrà essere perseguita usufruendo prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando questo sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Le associazioni iscritte al registro regionale delle APS vengono aggiunte automaticamente al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore.

Per quanto riguarda i bilanci e le agevolazioni sulle erogazioni liberali le APS seguono gli obblighi prescritti per gli ETS.

 

ENTI FILANTROPICI

Con il Codice del Terzo Settore nasce la nuova figura degli Enti Filantropici, che possono essere costituito in forma associativa o di fondazione. Gli Enti Filantropici sono istituiti al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "ente filantropico". Parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli non possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Riguardo le risorse umane non sono previste norme specifiche per gli enti filantropici, pertanto valgono le indicazioni valide per tutti gli ETS. L’attività di volontariato non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario. L’attività di volontariato non è compatibile con l’attività retribuita.

Il bilancio sociale degli enti filantropici segue le indicazioni degli ETS e in aggiunta deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie dallo svolgimento della propria attività principalmente, da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Relativamente alle agevolazioni sulle erogazioni liberali gli enti filantropici seguono quanto previsto per gli ETS.

In questa sezione puoi trovare gli articoli relativi a Costituire un Ente del Terzo Settore , Tipologie di enti del terzo settore, Caratteristiche degli Enti del Terzo Settore , la Gestione degli Enti del Terzo Settore , il Fisco degli Enti del Terzo Settore.

avv. Nicola Ferrante  (aggiornato al 2023)

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