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Disciplina Fiscale e Agevolazioni delle Società Sportive Dilettantistiche

La società sportiva dilettantistica è una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che s’inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.

Alla SSD si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico, a patto che sia in possesso dei requisiti richiesti nell’atto costitutivo o statuto e che sia iscritta nell’apposito registro istituito presso il CONI.

La società sportiva dilettantistica è soggetto Ires e rientra nella categoria delle società ed enti commerciali in quanto, costituita in società di capitali, ancorché non persegua il fine di lucro, mantiene, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. L’assenza del fine di lucro non incide, pertanto, sulla qualificazione tributaria della società in questione.

La SSD determina il reddito imponibile Ires, in via di principio, secondo le disposizioni del titolo II, capo II, del t.u.i.r. relative alle società e agli enti commerciali residenti.

Ha l’obbligo di tenere la contabilità poiché mette in atto operazioni commerciali, ossia svolge un’attività d’impresa e conseguentemente produce dei ricavi differenti da quelli indicati come fine istituzionale.

Ricordiamo che per regime contabile s’intende l’insieme della documentazione di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte dirette e dell’Iva e le modalità di registrazione dei fatti gestionali dell’impresa.

La SSD può usufruire, ai fini contabili e della determinazione del reddito, non solo del regime ordinario, ma anche di quello forfetario di cui alla Legge 398/1991.

Il regime ordinario è quello obbligatorio. Vige l’obbligo d’adottare il regime contabile in oggetto superati i limiti di:

  • euro 400.000,00 di ricavi per le imprese che prestano servizi;
  • euro 700.000,00 di ricavi per le altre imprese.

Nell’ambito di tale regime di determinazione del reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

Il reddito d’impresa viene determinato partendo dal risultato di bilancio, apportando quelle variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa tributaria.

Le SSD di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari, possono optare per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L.398/1991 e successive modificazioni (regime forfetario).

Per usufruire del regime agevolato sono necessari, oltre al conseguimento di proventi derivanti da attività commerciali inferiori a 400.000 euro, i seguenti requisiti:

  • forma giuridica di società sportiva;
  • assenza di fine di lucro;
  • svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal CONI);
  • affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d’impresa. Pertanto, la SSD deve applicare il coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

In materia di Irap, le società sportive dilettantistiche, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, determinano la base imponibile sommando al reddito ottenuto ai fini Ires i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:

  • retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
  • compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente;
  • interessi passivi.

Al valore della produzione come sopra determinato si applica l’aliquota del 3,9% (o altra aliquota prevista da legge regionale).

Agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione è forfetizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

Sono fiscalmente “irrilevanti” e qualificabili come “istituzionali” le prestazioni rese, verso il pagamento di corrispettivi specifici, ai partecipanti abituali che, al momento del pagamento, risultino tesserati alla Federazione o Ente di promozione sportiva cui risulta affiliata o federata la società.

Diversamente, le quote di frequenza di partecipanti saltuari non tesserati sono da considerarsi commerciali, rilevanti dunque ai fini Ires e Iva.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni riservate agli enti sportivi dilettantistici, sarà necessario non solo possedere il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, ma anche la trasmissione di un apposito modello (EAS) contenente dati e notizie rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate.
L’invio del modello EAS costituisce un adempimento da eseguirsi entro 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo ente.

In questa sezione puoi trovare gli articoli sulla costituzione di una società sportiva dilettantistica, sulla gestione della società, sull'attività della società sportiva dilettantistica e sulla disciplina fiscale.

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