La SSD è un ente avente personalità giuridica con finalità di promozione dell’attività sportiva dilettantistica attraverso corsi e didattica. Tali attività sono oggetto di tutele e doveri in capo alle parti contraenti, cioè la società (con la sua struttura e il suo personale) e l’atleta.
La SSD è soggetto d’imputazione per responsabilità contrattuale, vediamo quindi alcune ipotesi:
a) La responsabilità contrattuale può sorgere in capo all’ente sportivo che abbia stipulato un contratto di lavoro nei confronti dell’atleta o dei terzi. La SSD potrebbe, quindi, essere chiamata a rispondere contrattualmente per eventuali danni subiti dall’atleta per la mancanza di misure protettive che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare a tutela della sua salute.
b) La società è responsabile dei macchinari e dell’attrezzatura sportiva che fornisce all’atleta, avendo l’obbligo di scegliere tali macchinari in modo da garantire la salute e l’incolumità dello sportivo che li utilizza e curarne la manutenzione, con conseguente responsabilità a proprio carico per eventuali danni subiti dal medesimo a causa dei vizi o cattivo funzionamento dell’attrezzatura fornita.
c) Nel caso di corsi organizzati dalla società, all’atto dell’iscrizione dell’allievo, sorge un rapporto contrattuale rispetto al quale l’insegnante rimane estraneo. Le obbligazioni contrattuali nei confronti dell’allievo vengono, pertanto, assunte unicamente dalla SSD che risponderà direttamente in caso di inadempimento a titolo di responsabilità contrattuale.
d) Nel caso di manifestazioni in cui è prevista la partecipazione pubblica dietro il pagamento di un biglietto d’ingresso, il prezzo del ticket si configura come corrispettivo di una prestazione contrattuale che deve essere regolarmente adempiuta e, in caso contrario, l’associazione risponderà a titolo di responsabilità contrattuale. La società deve garantire non solo la pacifica partecipazione all’evento, ma anche un ambiente sicuro e che non esponga a pericoli per l’incolumità dello spettatore.
Gli istruttori sportivi rispondono per il danno cagionato da fatto illecito commesso dai loro allievi (a terzi o a se stessi), minori emancipati o dalle persone soggette a tutela, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La presunzione di responsabilità può essere eliminata quando l’istruttore dimostri di non aver potuto impedire il danno cagionato dal fatto illecito nonostante l’adozione di interventi e misure adottate per evitare pericoli o il sorgere di eventi dannosi.
La responsabilità dell’organizzatore di manifestazioni-gare prevede oneri in capo a questi:
- obbligo di rispetto delle misure predisposte ed imposte dai regolamenti federali e dalle norme di pubblica sicurezza;
- obbligo di osservanza delle regole di comune prudenza dettate dai casi concreti (verifica dei mezzi tecnici, dell’idoneità dei luoghi e degli impianti, della sicurezza degli atleti e degli spettatori), in generale l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo sia per i partecipanti alla manifestazione che per gli spettatori.
Sebbene nella pratica gli organizzatori di manifestazioni sportive facciano sottoscrivere ai partecipanti delle dichiarazioni di esonero da responsabilità, in merito ai danni che potrebbero verificarsi, simili dichiarazioni sono inefficaci.
La responsabilità per le cose in custodia riguarda solo quelle cose delle quali il cliente è costretto a liberarsi per poter godere di un servizio, restando invece, sotto la sua diretta vigilanza e quindi responsabilità, quelle cose di cui non si è dovuto liberare in quanto non rappresentano un intralcio per il godimento della prestazione. Le clausole di esonero dalla responsabilità di custodia non hanno rilievo non potendo per se stesse operare per escludere la responsabilità.
La responsabilità civile e penale dei dirigenti può derivare dalla violazione delle norme di legge e sportive che tutelano la salute degli atleti che svolgono attività “agonistica”. Costoro devono essere sottoposti annualmente ai controlli sanitari per l’idoneità a tale attività. Ne deriva che per l’atleta che iscritto o che intende tesserarsi con una società sportiva il certificato d’idoneità agonistica o non agonistica è un obbligo legale. L’assenza del certificato comporta la responsabilità civile e/o assicurativa a carico del presidente e/o degli amministratori della società.
In questa sezione puoi trovare gli articoli sulla costituzione di una società sportiva dilettantistica, sulla gestione della società, sull'attività della società sportiva dilettantistica e sulla disciplina fiscale.