La Gestione della Società Sportiva Dilettantistica

La Società Sportiva Dilettantistica è un ente dotato di personalità giuridica, cioè è un soggetto giuridicamente slegato dalla figura dei soci che lo compongono.

La SSD possiede piena e completa capacità d’agire, può quindi compiere tutti gli atti e le attività necessarie per il raggiungimento dei propri scopi e per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare. Tali attività sono attuate dalle persone che ricoprono il ruolo di organi della società, ma gli effetti sono imputati in capo all’ente.

La SSD è dotata di capacità processuale generale, a tutela dei propri diritti e delle proprie posizioni giuridiche soggettive. La rappresentanza processuale della Società Sportiva Dilettantistica compete all’organo al quale lo statuto attribuisce tale potere. L’attività degli organi della società, compiuta nell’esercizio delle funzioni, in virtù del rapporto d’immedesimazione organica, s’imputa direttamente alla stessa società, e questa diretta imputazione riguarda i comportamenti leciti così come quelli illeciti. L’amministratore ed autore dell’illecito, nonostante la responsabilità diretta della società, continua ad essere personalmente e direttamente responsabile verso il terzo che sia stato danneggiato dalla propria attività colposa o dolosa. La SSD è soggetto d’imputazione per responsabilità contrattuale (civile), cioè fondata sull’inadempimento di un contratto. L’ente, infatti, nel corso della propria attività, può stipulare contratti e assumere, in relazione a questi, precise obbligazioni.

La struttura della Società Sportiva Dilettantistica segue quella della società di capitali prevista dal Codice Civile. Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Le SSD sono obbligate alla tenuta di libri e scritture contabili e libri sociali.

È obbligatoria anche la presenza del Collegio Sindacale, che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile.

Durante l’Assemblea ordinaria si delibera su temi diversi in base alla tipologia di società, se cioè vi è o meno il Consiglio di Sorveglianza. L’Assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Gli Amministratori della società sono considerati dirigenti della SSD, la gestiscono, compiendo le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.
Il Presidente di una SSD è il rappresentante legale della società e fa parte del Consiglio di Amministrazione.

Le obbligazioni sociali dovranno essere soddisfatte esclusivamente col patrimonio sociale salvo che il Presidente sia reso responsabile di comportamenti abnormi come fatti-reato o gravissime imprudenze e negligenze.

Il Presidente della società sportiva può essere chiamato a risarcire i danni cagionati a terzi dai giocatori della propria squadra a titolo di responsabilità solidale ed oggettiva, giacché gi atleti tesserati stipulano un vincolo che nella maggior parte dei casi può essere qualificato di subordinazione nei confronti della società per la quale militano.

La vigilanza del Presidente dovrà interessare anche l’attività dei dirigenti della società, considerato che la responsabilità patrimoniale del Presidente si estende anche alle obbligazioni sociali assunte da altro dirigente che abbia agito su incarico presidenziale espresso, salvo che il Presidente stesso dimostri di essere all’oscuro delle azioni intraprese dal dirigente dell’ente sportivo che abbia agito autonomamente nei confronti del terzo a prescindere dalla qualifica di Presidente.

Sotto il profilo penale, il Presidente è responsabile delle lesioni o della morte derivanti da comportamenti colposi ossia dalla non corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle attrezzature sportive sociali e dal mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in caso di organizzazione di eventi sportivi: tale responsabilità si estende sia nei confronti degli atleti sia dei terzi estranei all’attività sportiva propriamente detta (es. spettatori).

In questa sezione puoi trovare gli articoli sulla costituzione di una società sportiva dilettantistica, sulla gestione della società, sull'attività della società sportiva dilettantistica e sulla disciplina fiscale.

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