Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Anteprima Atti Comitato

ATTO COSTITUTIVO

COMITATO ……………………………..

 

Art. 1. Costituzione e denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
Il comitato ha struttura e contenuti democratici.
Il comitato è un ente di diritto privato italiano, apolitico e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C. vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
Il comitato ha come scopo …………………………………………………………………………..
Il comitato potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle proprie finalità.
È fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il Comitato potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Il comitato potrà partecipare ad altri comitati o associazioni con oggetto analogo al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad enti analoghi.
Art. 4. Atti
(…..omissis…….)
Art. 5. Consiglio Direttivo
(…..omissis…….)
Art. 6. Fondo comune
(…..omissis…….)
Art. 7. Registrazione
(…..omissis…….)
…………..lì…………….
I soci fondatori

 

STATUTO

COMITATO………………………………

 

Art. 1. Denominazione
(…..omissis…….)
Art. 2. Sede
(…..omissis…….)
Art. 3. Scopo del comitato
(…..omissis…….)
Art 4. Attività del comitato
(…..omissis…….)
Art. 5. Durata
(…..omissis…….)
Art. 6. Promotori
Chiunque condivide gli scopi e le finalità del comitato ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione al comitato non può essere disposta per un periodo temporaneo. I promotori sono le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati che, condividendo pienamente i fini e l'attività del comitato, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
• di voler partecipare alla vita del comitato;
• di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo del comitato.
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
Fra gli aderenti al comitato esiste parità di diritti e di doveri. Ogni promotore è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi del comitato. Il nuovo promotore potrà essere chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita del comitato. Ogni promotore ha un voto. Il numero degli iscritti al comitato è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di promotore si perde per:
• dimissioni;
• decesso;
• per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il promotore che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi del comitato o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dello stesso. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei promotori a favore del comitato e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal comitato stesso.
Il Comitato potrà comunque procedere all'assunzione di promotori o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività del Comitato e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri dei promotori
(…..omissis…….)
Art. 8. Organi sociali
(…..omissis…….)
Art. 9. L’Assemblea dei Promotori
(…..omissis…….)
Art. 10. Consiglio Direttivo
Il comitato è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti i promotori aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• prevedere i criteri di ammissione dei nuovi promotori e accogliere o respingere le domande di ammissione degli stessi;
• adottare provvedimenti disciplinari;
• compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
• eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
• curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
• fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna del comitato;
• elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
• aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria del comitato; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del comitato.
• ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
• determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai promotori che svolgono attività a favore del comitato.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
(…..omissis…….)
Art. 12. Durata delle cariche sociali
(…..omissis…….)
Art. 13. Risorse economiche
Il comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative o contributi volontari dei promotori;
• eventuali contributi volontari dei terzi;
• contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
• rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al comitato a qualsiasi titolo;
• donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
• rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
• entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali.
I mezzi finanziari che pervengono al comitato vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
(…..omissis…….)
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
(…..omissis…….)
Art. 16 Sostenitori
(…..omissis…….)
Art. 17. Raccolta pubblica di fondi
(…..omissis…….)
Art. 18. Rendiconto economico-finanziario
(…..omissis…….)
Art. 19. Intrasmissibilità della quota associativa
(…..omissis…….)
Art. 20. Scioglimento
(…..omissis…….)
Art. 21. Completezza dello Statuto
(…..omissis…….)
…………… lì ……………..
I soci fondatori

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