Scopri la nostra consulenza per la costituzione e gestione di enti no profit
Le associazioni, e in genere tutti gli enti no profit, devono svolgere prevalentemente attività non commerciale, cioè eventuali contributi per l'attività svolta devono provenire dai soci, e non indistintamente da terzi.
Gli enti no profit possono svolgere attività commerciale (pubblicità, vendita di beni o attività a pagamento nei confronti di terzi non soci ecc……), ma tale attività non deve mai essere prevalente rispetto all'attività statutaria rivolta ai soci. Questo anche se l'intento è quello di utilizzare i proventi dell'attività commerciale per finanziare l'ente. Quindi, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
Questo comporta la perdita di tutti i benefici fiscali di cui l'associazione si avvale, anche per le attività rivolte verso i soci (a tale regime fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che possono svolgere attività commerciale anche a carattere prevalente).
Dovranno quindi essere sottoposte ad attenta valutazione le attività associative che potrebbero essere considerate o "sospettate" come vere e proprie attività commerciali (ad esempio perchè organizzate in forma d'impresa o perché dirette ad un gran numero di soci che non partecipano alla vita associativa o che si scrivono solo per partecipare ad una singola attività).
Comunque, ai fini della qualificazione commerciale dell'ente la normativa fiscale prevede alcuni parametri:
In ogni in ogni caso, è da rilevare che il verificarsi di una o più di queste condizioni non comporta automaticamente la perdita del requisito della non commercialità. Infatti, tali parametri dovranno essere valutati nell'ambito di un più ampio giudizio riguardante l'assetto e le attività dell'associazione.
Le associazioni sportive non sono soggetti a tali vincoli, potendo effettuare, sempre nell'ambito della pratica sportiva, attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazione, corsi) anche con prevalenza rispetto alle entrate dell'attività sportiva prevista per i soci.
Per le onlus, sussistono altri vincoli. Le attività che le onlus possono svolgere sono solo quelle previste dalla dlg. 1997 n.460. Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle attività principali svolte dalla onlus, solitamente organizzate per finanziare l'ente. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.
Altro importante motivo di perdita della qualifica fiscale è la corresponsioni di compensi ai soci dell'associazione oltre il limite consentito dalla legge e l'organizzazione di attività in forma imprenditoriale.
La redazione del bilancio (economico e di missione) e dei libri sociali, sono comunque fasi molto importanti per dimostrare la corretta gestione dell'ente e il rispetto della normativa legale e fiscale.
In questa pagina trovate tutti gli articoli inerenti alla disciplina fiscale degli enti no profit.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)
Per informazioni sulla nostra consulenza per gestire enti no profit vai a questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.