Come Aprire una Onlus

Categoria principale: Enti no profit
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NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza anche per la costituzione di questi nuovi enti associativi.

 

Scopri la nostra consulenza per costituire una onlus.

In questo articolo spieghiamo come costituire e aprire una onlus, oltre alle caratteristiche principali di tale ente.

L’acronimo ONLUS sta per “ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”: si tratta di un ente non commerciale che si prefigge come scopo il perseguimento d’interessi solidaristici riconosciuti dalla legge d’importanza sociale. Il regime fiscale al quale tali organizzazioni sottostanno è quello dettato dal Decreto Legislativo n.460/1997.

Possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, salva la sussistenza dei requisiti che interessano l’atto costitutivo o lo statuto.

Le Onlus possono svolgere la propria attività secondo due macrocategorie di solidarietà:

Solidarietà presunta: vi rientrano quelle attività per le quali si considera, per presunzione assoluta di legge, realizzato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale ( settore sociale e socio sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente, promozione della cultura dell'arte -ma solo quando siano presenti i finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato-, ricerca scientifica svolta da fondazione o università);

Solidarietà condizionata: vi rientrano quelle attività per le quali si realizza il fine di solidarietà sociale solo se le stesse sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti in specifiche condizioni di bisogno (condizioni che devono essere verificate) o componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari ( assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura dell'arte -se non vi sono finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato-, tutela dei diritti civili). In questi casi l’Onlus dovrà certificare la condizione di svantaggio o di bisogno dei soggetti che beneficiano delle attività svolte.

Le attività delle Onlus devono, obbligatoriamente ed esclusivamente, riguardare uno o più di questi settori:

Oltre alle attività indicate come esclusive, l’Onlus può svolgere attività connesse, individuate come “a solidarietà condizionata” o “accessorie”, esercitate cioè nei confronti di soggetti non svantaggiati o ad integrazione di quelle esclusive. Attraverso queste attività l'associazione può avere a disposizione delle fonti di finanziamento.

Nel caso di attività accessorie l’Onlus potrà organizzare alcune opere di sensibilizzazione o la vendita di oggetti di modico valore, per raccogliere dei fondi e sostenere l'attività istituzionale. Lo svolgimento delle attività connesse è comunque soggetto ad alcuni rigorosi limiti.

Tornando alla natura giuridica della Onlus, queste sono delle normali associazioni, alle quali vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione. Lo scheletro dell’ente, pertanto, è costituito: dal Consiglio Direttivo (organo esecutivo), a capo del quale si trova il Presidente con ruolo di coordinatore della vita associativa, e dall'Assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi.

Per la nascita e il riconoscimento di una Onlus è necessario:

Solo dopo l'iscrizione all'anagrafe avrete terminato la procedura per costituire una Onlus e l'associazione potrà qualificarsi come tale e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento.

La richiesta d'iscrizione all'anagrafe Onlus, da inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, allegando l'apposito modello predisposto dal Ministero dell'Economia, copia dello statuto e atto costitutivo, documento del legale rappresentante. E' comunque da evidenziare che l'Agenzia delle Entrate ha un potere discrezionale nel decidere l'iscrizione dell'associazione/Onlus all'anagrafe e che spesso l'iscrizione é rifiutata nel caso in cui gli atti non abbiano i requisiti richiesti dal D. Lgs. 460/1997, prevedano lo svolgimento di altre attività oltre a quelle previste come esclusive dallo stesso decreto o quando l'associazione manchi del requisito della democraticità o di altre caratteristiche di corretta gestione. E' quindi sempre consigliabile farsi assistere da un esperto della materia, per non vedersi rifiutata la domanda d’iscrizione e dover registrare un nuovo statuto.

L’organizzazione non lucrativa di utilità sociale si finanzia attraverso donazioni, contributi di enti pubblici ed erogazioni liberali in denaro e in natura. L’Onlus può erogare le proprie prestazioni o servizi sia gratuitamente sia a pagamento: per l’onerosità delle prestazioni effettuate è possibile richiedere un corrispettivo. Ricordiamo, tuttavia, che è proibita la distribuzione di utili. Inoltre, i soggetti che prestano servizio a favore dell’Onlus possono ricevere un compenso proporzionato al loro impegno e alla loro attività.

I corrispettivi ricavati dallo svolgimento dell'attività istituzionale dell’Onlus, non sono soggetti a tassazione, poiché non si tratta di attività commerciale, ma di perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociali. Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione. Infatti, i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2020)

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