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L'elemento distintivo degli enti non commerciali (associazioni, enti del terzo settore, associazioni sportive ecc...) è costituito dal fatto che non svolgono, almeno in maniera prevalente, attività commerciale, e che sono enti senza scopo di lucro. Ai fini della qualificazione dell'ente come non commerciale è necessario avere come punto di riferimento le previsioni contenute nello statuto e l'attività effettivamente svolta dall'ente.

Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

  • tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
  • le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
  • le donazioni ricevute dall'associazione;
  • i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
  • i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;
  • i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

In questi casi, al ricevimento dei relativi corrispettivi, l'associazione potrà rilasciare una semplice ricevuta non fiscale.

Oltre a questi benefici fiscali, la legislazione prevede importanti benefici per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e formazione extra-scolatica. Queste associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro associati, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. I corrispettivi percepiti da queste attività (come ad esempio corsi, stage, lezioni e altre iniziative a cui partecipano i soci) non sono soggetti ad alcuna tassazione e con IVA a 0%.

Perchè sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:

  • l'attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
  • l'attività deve essere svolta nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente, revista dallo statuto. Quindi un'associazione culturale non potrebbe considerare istituzionali attività come, ad esempio, un corso di guida.

Invece, riguardo invece agli enti del terzo settore (che comprendono gli enti del terzo settore generici, le associazioni di promozione sociali, le organizzaizoni di volontariato), sono considerate attività non commerciali e quindi non tassate, ai sensi dell'articolo 79 del Codice del Terzo Settore:

  • lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo la definizione e in base all’elenco di attività stabilito all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
  • tali attività devono essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi dell’attività stessa (che comprendono anche le sepese di gestione complessiva dell'ente), con un margine di tolleranza per i ricavi, che non posso superare di oltre il 6% i relativi costi.

Per tutte le suddette attività non commerciali, svolte dalle normali associazioni o dagli enti del terzo settore, al ricevimento dei relativi corrispettivi si dovrà comunque emettere una fattura elettronica (con IVA esente).

Per beneficiare di tutte queste agevolazioni è però necessario una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione sarà esposta a possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Gli statuti devono prevedere le seguenti clausole:

  • il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali;
  • in caso di liquidazione dell'ente, l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni od enti con le medesime finalità;
  • la disciplina uniforme del rapporto associativo;
  • l'obbligo di rendiconto economico finanziario annuale;
  • la libera eleggibilità dei soci e l'adesione ai principi di democrazia interna;
  • l'intrasmissibilità delle quote sociali.

Inoltre, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale riconosciute dal ministero dell'interno e tutte le associazioni ad esse affiliate, godono di ulteriori agevolazioni:

  • non è considerata commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei soci, presso la sede dell'associazione;
  • non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci.

Anche per godere di tali agevolazioni lo statuto dell'associazione deve prevedere le clausole di cui sopra.

E' opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un'attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l'investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l'uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati in questo articolo fossero rispettati e l'associazione operasse solo con i soci, l'ente verrebbe comunque considerato commerciale.

Per informazioni sull'attività commerciale degli enti no profit leggi relativo articolo. Inoltre, in questa pagina trovate tutti gli articoli inerenti alla disciplina fiscale degli enti no profit.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)

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