NOTA IMPORTANTE: con la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) il regime onlus sarà abrogato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere degli stessi benefici fiscali, consigliamo la costituzione di un ente del terzo settore (maggiori informazioni a questa pagina) o di un’organizzazione di volontariato (maggiori informazioni a questa pagina). Ricordiamo che il nostro studio offre consulenza anche per la costituzione di questi nuovi enti associativi.
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L'attività della onlus dovrà riguardare esclusivamente quelle previste dal d. lgs. 1997 n. 460, considerate di utilità sociale. In generale, queste attività devono essere rivolte prevalentemente verso soggetti svantaggiati o comunque a fasce della popolazione in condizione di debolezza sociale o economica.
Per alcuni di queste attività, definite a solidarietà presunta, le onlus possono operare senza dimostrare di prestare la propria opera verso soggetti svantaggiati. I settori a solidarietà presunta sono quelli di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente, promozione della cultura dell'arte (ma solo quando siano presenti i finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato), ricerca scientifica svolta da fondazione o università.
Mentre negli altri settori, definiti a solidarietà condizionata, la onlus dovrà dimostrare di operare prevalentemente con soggetti svantaggiati come malati, tossico-dipendenti, indigenti, carcerati, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, immigrati non abbienti, emarginati, senzatetto, alcolisti, ecc....... I settori a solidarietà condizionata sono assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura dell'arte (se non vi sono finanziamenti da parte dell'amministrazione centrale dello Stato) tutela dei diritti civili. In questi casi la onlus dovrà certificare la condizione di svantaggio o di bisogno dei soggetti che beneficiano delle attività svolte.
Comunque, anche per le attività a solidarietà presunta, e specialmente per l'attività sociale e socio-sanitaria, le iniziative della onlus dovranno comunque concretizzarsi in qualche forma di sostegno alla collettività o iniziative di sviluppo sociale verso le fasce di popolazione più deboli.
Nel caso di attività da rivolgersi verso soggetti svantaggiati, lo statuto della onlus dovrà indicare le modalità di individuazione delle condizioni di svantaggio, in modo che queste siano oggettivamente verificabili in caso di controllo sull'attività dell'associazione da parte degli enti preposti (per maggiori informazioni leggi l'articolo sulla descrizione delle attività di una onlus)
In ogni caso la onlus potrà erogare le proprie prestazioni o servizi sia gratuitamente, ad esempio finanziandosi tramite donazioni o contributi di enti pubblici, ma anche a pagamento. Infatti, se è vero che è proibita la distribuzione di utili, questo non vale per l'onerosità delle prestazioni effettuate, per cui può essere richiesto un corrispettivo. Inoltre, i soggetti che prestano servizio a favore della onlus possono ricevere dei compensi proporzionato al loro impegno e alla loro attività.
Oltre alle attività indicate come esclusive, la onlus può svolgere attività connesse, individuate come attività a solidarietà condizionata esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati, o come attività accessorie a quelle esclusive in quanto integrative delle stesse. Queste sono attività complementari che possono essere svolte in modo non prevalente e solo con il chiaro e palese scopo di sostenere l'attività istituzionale. Ad esempio, una onlus che svolge attività sanitaria, istruzione o sport dilettantistico, cioè attività che devono essere rivolte a soggetti svantaggiati, potrà in via non prevalente svolgere queste attività anche verso soggetti non bisognosi.
Inoltre, vengono ritenute attività connesse iniziative come la vendita di depliants, magliette, oggetti di modico valore, organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione, da cui si possono ricavare dei fondi per sostenere l'attività principale della onlus. E' considerata attività connessa anche la preparazione del personale necessario per svolgere le attività previste dallo statuto.
In ogni caso, il ricavato delle attività connesse non potrà mai superare il 66% delle spese complessive dell'ente. Tale limite è stato pensato per impedire che le spese dell'ente siano finanziate oltre una certa misura dalle attività connesse, e che queste diventino così l'attività principale della onlus.
I corrispettivi ricavati dallo svolgimento di attività di utilità sociale, cioè dell'attività istituzionale della onlus, non sono soggetti a tassazione. Infatti, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione. Infatti, i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2020)
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