Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore
La riforma disciplina la normativa fiscale degli Enti del Terzo Settore, che risulta essere molto diversa da quella precedentemente prevista dal TUIR (legge fiscale) per gli enti associativi in genere.
Attività non commerciale degli ETS
Secondo questa disciplina, le attività di interesse generale svolte da tali enti, elencate all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79 del citato Decreto Legislativo). Questo significa che l’attività svolta dall’associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell’attività, senza conseguire un risultato economico positivo.
Naturalmente, tra le spese andranno annoverate non solo quelle per l’organizzazione o il mantenimento dell'associazione, ma anche i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita dell’iniziativa. Tali iniziative non sono tassate e con IVA a 0%. Al ricevimento dei relativi corrispettivi, l'ente del terzo settore potrà emettere una ricevuta non fiscale. Sono inoltre considerate sempre non commerciali le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche, le quote associative annuali.
Attività commerciale degli ETS
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
- le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore, svolte in forma di impresa (cioè in modo continuativo, abituale e organizzato) e dietro pagamento di corrispettivi che eccedono il costo delle stesse attività;
- le attività diverse da quelle di interesse generale, citate dall’articolo 6 del codice del terzo settore, che devono essere svolte in via secondaria e strumentale. In particolare, i ricavi annuali di tali attività, non possono sperare il 30% delle entrate complessive del ETS o il 66% dei costi complessivi.
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
Gli Enti del Terzo Settore che, in parallelo all’attività non commerciale, svolgeranno anche un’attività commerciale non prevalente, potranno beneficiare di un regime forfetario, che prevede:
a) per lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi:
- per ricavi fino a 130.000 euro, un coefficiente del 7 %;
- per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, un coefficiente del 10 %;
- per ricavi oltre 300.000 euro, un coefficiente del 17 %;
b) per lo svolgimento di altre attività:
- per ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente del 5 %;
- per ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente del 7 %;
- per ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente del 14 %.
Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Altre agevolazioni fiscali
La riforma prevede inoltre importanti detrazioni o deduzioni per erogazioni liberali (donazioni) a favore degli Enti del Terzo Settore. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche sarà possibile detrarre un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società, saranno deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Gli enti del Terzo settore, potranno realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza .
In questa sezione trovi gli articoli sulla riforma del terzo settore in generale, sulle caratteristiche degli enti del terzo settore, sulla disciplina degli enti associativi iscritti al registro del terzo settore, sulla disciplina fiscale degli enti del terzo settore.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
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