Consulenza per costituire Enti del Terzo Settore
Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, detto anche “Codice del Terzo Settore”, ha creato la qualifica di Enti del Terzo Settore, che può essere adottata da varie realtà del mondo no profit, che sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono diventare Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.
Attività degli ETS
Gli enti del Terzo settore, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale (art. 5 Decreto Legislativo), se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
- interventi e servizi sociali,
- interventi e prestazioni sanitarie,
- prestazioni socio-sanitarie,
- educazione, istruzione e formazione professionale,
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo,
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale,
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori,
- alloggio sociale, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale,
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale,
- cura di procedure di adozione internazionali,
- protezione civile,
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Come si può notare, si tratta di un elenco che contempla moltissime attività, molto eterogenee. Appare quindi chiaro che con la riforma si è voluto ricondurre, in un “unico contenitore”, le molteplici attività che prima venivano svolte da vari enti associativi, ognuno iscritto in una specifica anagrafe o registri (onlus, APS, ODV ecc…..).
Gli enti del Terzo settore potranno comunque esercitare anche attività diverse da quelle previste dal suddetto elenco, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Iscrizione al RUNTS
Gli Enti del Terzo Settore, per essere tali e per poter beneficiare del regime agevolato di favore riservato dalla riforma, dovranno inscriversi nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito su base territoriale, con modalità informatiche, in collaborazione con le regioni, a cui la domanda d’iscrizione dovrà essere presentata.
La riforma disciplina in modo dettagliato i profili organizzativi e fiscali degli enti e delle associazioni che scelgono di aderire alla riforma e ottenere la qualifica di ente del terzo settore.
In questa sezione trovi gli articoli sulla riforma del terzo settore in generale, sulle caratteristiche degli enti del terzo settore, sulla disciplina degli enti associativi iscritti al registro del terzo settore, sulla disciplina fiscale degli enti del terzo settore.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2026)
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Cos'è un Ente del Terzo Settore ?
Gli Enti del Terzo Settore sono le associazioni e gli enti no profit in genere, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Come si costituisce un ente del terzo settore ?
E' necessario determinare lo scopo dell’associazione (culturale, di promozione, solidaristico ecc...) e la sua attività specifica, tra quelle indicate dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; Preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile, dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e dalla legge fiscale (TUIR); Recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione. E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione; Inoltrare la domanda d'iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Qual'è l'attività non commerciale degli enti del terzo settore ?
Le attività di interesse generale praticate da tali enti, elencate dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art 79 del citato Decreto Legislativo). Questo significa che l’attività svolta dall’associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale (quindi non tassate e con IVA a 0%) solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell’attività, senza conseguire un risultato economico positivo



