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Un comitato viene gestito secondo le regole organizzative di una normale associazione. Gli organi del comitato sono il consiglio direttivo, il presidente e l'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo del comitato

Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. Non è esclusa la possibilità di un’amministratore unico.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire il comitato, promuovere le attività e le iniziative.  E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica del comitato. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici, tramite la gestione del c\c dell'associazione, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti del comitato, cioè dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Il presidente del comitato

Al Presidente spetta invece la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti.

L'assemblea del comitato

Diversamente, l'Assemblea del comitato è l'organo formato da tutti i soci promotori che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e  deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:

  • l’elezione del  Consiglio Direttivo;  
  • l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
  • decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;  
  • approvare il programma annuale delle attività (eventuale).

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:  

  • deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;  
  • deliberare sullo scioglimento del comitato;  
  • deliberare sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria per modificare lo statuto è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei soci e prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del comitato, il quorum è più elevato: è richiesto il voto favorevole dei tre/quarti dei soci. Anche per l'assemblea straordinaria dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede del comitato a disposizione di tutti i soci.

Altri organi del comitato, come i revisori o i probiviri, sono facoltativi.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)

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