Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore
Requisiti per la costituzione degli enti del terzo settore
Il Codice del Terzo Settore dedica una descrizione accurata degli elementi che devono esser presenti all’interno dell’atto costitutivo e dello statuto di un ente che voglia far parte degli ETS.
L’atto costituito deve indicare:
- la denominazione dell’ente;
- l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l’attività d’interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- la sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell’ente, se prevista;
- le norme relative al funzionamento dell’ente.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.
Gestione degli associati
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente:
- in un’associazione del Terzo Settore l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati;
- l’organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda d’ammissione e comunicarla agli interessati;
- chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che, sull’istanza, si pronunci l’assemblea o altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente concovati, in occasione della loro successiva convocazione.
Nell’assemblea degli ETS hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto: l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al loro numero di associati o aderenti. Salvo diversa statuizione, inoltre, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione: ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.
Assemblea e organi degli enti del terzo settore
Il Codice del Terzo Settore elenca le competenze in capo all’assemblea dell’ente del terzo settore, e cioè:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti per legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’atto costitutivo o lo statuto di un ETS che ha un numero di associati non inferiore a 500 può disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto detto sopra, purché nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Negli ETS deve essere nominato un organo di amministrazione, i componenti del quale sono generalmente eletti dall’assemblea; si fa eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggior parte degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; possono inoltre prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (volontari, sostenitori, lavoratori, utenti). La nomina della maggior parte degli amministratori è in capo all’assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Nelle ETS le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il conflitto d’interessi è regolato dalle norme sulle s.r.l.; nel caso di conflitto d’interessi emergente dalle delibere dell’organo amministrativo collegiale, la decisione assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, qualora cagioni un danno patrimoniale, può essere impugnata da chiunque degli amministratori o dai sindaci o dal revisore legale entro 90 giorni dalla scoperta del danno. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in conseguenza di tale deliberazione.
Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi secondo le norme del c.c. che trattano di società per azioni.
Organo di controllo e revisore dei conti
Nelle ETS la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
È altresì obbligatorio quando sono costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 c.2 c.c. e, nel caso di composizione collegiale dell’organo di controllo, i requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno un componente.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.Gli ETS devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti requisiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
La revisione legale è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
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