Scrivo in qualità di Segretario-Tesoriere di un’Associazione Culturale avente sede legale nel comune di Milano.
A causa di una perdurata inattività, il Consiglio Direttivo ha deciso all'unanimità di avviare le procedure di scioglimento dell’Associazione osservando le disposizioni previste dallo Statuto che, vista la circostanza, prevede l’obbligo di convocare un'assemblea straordinaria valida con una maggioranza qualificata (non inferiore al 50%+1 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione). Tuttavia, non è chiaro cosa accade se la convocazione dovesse avvenire nel periodo intercorso tra la scadenza e il rinnovo annuale, ovvero in che modo all'assenza di quest’ultimo si debba ritenere legittimato il voto del socio ordinario se non in regola con il versamento della quota sociale.
Dunque, il quesito che si pone all'attenzione è:
- se un’Associazione, nella fattispecie intenzione di scioglimento, sia tenuta ugualmente a convocare tutti i soci ordinari iscritti non in regola con il pagamento della quota (il cui diritto di voto in assemblea sarebbe ritenuto nullo);
- se immotivato il rinnovo del socio causa chiusura, al Consiglio Direttivo sia consentito comunque di procedere con l’espletamento delle pratiche di scioglimento dell’associazione con l’approvazione e sottoscrizione del verbale alla sola presenza del Presidente, Vice-Presidente e Segretario Tesoriere.
Ringrazio cordialmente per un gentile riscontro.