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Le associazioni di promozione sociale godono di un regime agevolato rispetto a quanto previsto a favore degli altri enti del terzo settore. Infatti, quest’ultimi devono svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, quindi senza conseguire un risultato contabile positivo.
Attività non commerciale
Diversamente, l’articolo 85 del Codice del Terzo Settore prescrive che non si considerano commerciali (e quindi non tassate) le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Quindi tali corrispettivi specifici potranno anche eccedere il costo delle attività proposte agli associati. Tali iniziative non sono tassate e con IVA a 0%. Al ricevimento dei relativi corrispettivi, l'associazione potrà emettere una ricevuta non fiscale.
E’ opportuno precisare che lo svolgimento delle suddette attività deve essere organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali previsti dal Codice del Terzo Settore fossero rispettati, l’associazione verrebbe comunque considerata commerciale.
Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
- le raccolte pubbliche di fondi, che devono essere effettuate occasionalmente e svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che si possono effettuare anche con offerte di modico valore o di servizi;
- i contributi erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime convenzionato o di accreditamento;
- le quote associative annuali corrisposte dai soci;
- le donazioni liberali corrisposte da soci o da terzi.
Attività commerciale
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
- le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore, svolte in forma di impresa ( cioè in modo continuativo, abituale e organizzato);
- le attività diverse da quelle di interesse generale, citate dall’articolo 6 del codice del terzo settore, che devono essere svolte in via secondaria e strumentale. In particolare, i ricavi annuali di tali attività, non possono sperare il 30% delle entrate complessive del ETS o il 66% dei costi complessivi.
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
Altre agevolazioni fiscali
Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
Riguardo le erogazioni liberali, viene prevista una detrazione pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli enti di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. 241/1997 (canali monitorati). Inoltre, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti di promozione da persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per ulteriori informazioni sulle gestione delle Associazioni di Promozione Sociale vi rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituire un'associazione di promozione sociale, gestire un'associazione di promozione sociale, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
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