Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

Condivi con...

Il portale delle associazioni

Costituire e gestire associazioni di volontariato

Scopri la nostra consulenza per costituire una associazione di volontariato

Per costituire ed aprire una associazione di volontariato (o organizzazione di volontariato - ODV) è necessario:

  • determinare lo scopo dell’associazione di volontariato e la sua attività specifica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). E' necessario prevedere almeno sette soci fondatori;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione di volontariato, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal D. Lgs. 117/2017;
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione di volontariato (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale e successivamente presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l’intervento di un notaio).
  • inoltrare la domanda di iscrizione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • dopo aver ottenuto l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, avrete terminato la procedura per costituire un’organizzazione di volontariato, che potrà iniziare la sua attività.

Secondo il Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le organizzazioni di volontariato si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le organizzazioni di volontariato sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività rivolta a favore di terzi soggetti, per fini di solidarietà e assistenza, e quindi beneficenza, interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, tutela dei diritti civili ecc…….Potremmo quindi affermare che questa tipologia prende il posto delle associazioni che avevano la qualifica di ONLUS, categoria che dopo la riforma si è estinta.

L’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere gestita avvalendosi prevalentemente del sostegno di volontari associati, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L’ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Inoltre, è espressamente previsto che ai componenti degli organi sociali (presidente\consiglieri), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Nel caso delle ODV, l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre, dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni sulla costituzione di organizzazioni di volontariato leggi gli articoli costituire un'associazione di volontariato, gestire un'associazione di volontariato, regime fiscale delle associazioni di volontariato.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

Per informazioni sulla nostra consulenza per  la costituzione e la gestione di organizzazioni di volontariato vai a questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante  o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   Contattando lo studio riceverete gratuitamente un preventivo su carta intestata, con descrizione e costi della consulenza, oltre ad un primo esame delle vostre esigenze.

Nota: si precisa che gli articoli di questo sito sono da considerasi un riassunto, a titolo informativo, della più ambia disciplina degli enti no profit. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l'uso non conforme di tali informazioni. Il presente articolo è protetto dalle norme sul diritto d'autore.

 

gestionale associazioni no profit

Contatta l'esperto



Fai click nel quadratino sottostante, di fianco la scritta "Non sono un robot"

Inviando questo messaggio accetti la nostra Privacy Policy

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy