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In questo articolo trattiamo della procedura e delle principali regole per creare un'associazione di volontariato (anche detta ODV). Questo è un particolare ente del terzo settore, solitamente costituito per finalità di beneficenza e di assistenza sociale e gestito prevalentemente tramite l'attività volontaria degli associati.
Indice articolo
- Procedura per costituire un'associazione di volontariato
- Disciplina dell'associazione di volontariato
- Contenuto degli atti associativi
- Domande frequenti
Procedura per costituire un'associazione di volontariato
Per costituire ed aprire una associazione di volontariato (o organizzazione di volontariato - ODV) è necessario:
- determinare lo scopo dell’associazione di volontariato e la sua attività specifica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). E' necessario prevedere almeno sette soci fondatori;
- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione di volontariato, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal D. Lgs. 117/2017;
- recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione di volontariato (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale e successivamente presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l’intervento di un notaio).
- inoltrare la domanda di iscrizione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dopo aver ottenuto l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, avrete terminato la procedura per costituire un’organizzazione di volontariato, che potrà iniziare la sua attività.

Disciplina dell'associazione di volontariato
Secondo il Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Le organizzazioni di volontariato si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).
Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le organizzazioni di volontariato sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività rivolta a favore di terzi soggetti, per fini di solidarietà e assistenza, e quindi beneficenza, interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, tutela dei diritti civili ecc…….Potremmo quindi affermare che questa tipologia prende il posto delle associazioni che avevano la qualifica di ONLUS, categoria che dopo la riforma si è estinta.
L’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere gestita avvalendosi prevalentemente del sostegno di volontari associati, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L’ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Inoltre, è espressamente previsto che ai componenti degli organi sociali (presidente\consiglieri), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione
Nel caso delle ODV, l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
Contenuto degli atti associativi
Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
NOTA IMPORTANTE: Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre, dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni sulla costituzione di organizzazioni di volontariato leggi gli articoli costituire un'associazione di volontariato, gestire un'associazione di volontariato, regime fiscale delle associazioni di volontariato.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2026)
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Come si costituisce un'organizzazione di volontariato ?
Bisogna preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, che dovranno essere firmati da almeno sette soci fondatori; è poi necessario chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale dell’organizzazione di volontariato; successivamente è necessario recarsi all’agenzia delle entrate per registrare gli atti dell’associazione; una volta registrati gli atti, è bisogna presentare la domanda d'iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Che attività svolgono le organizzazioni di volontariato ?
Le organizzazioni di volontariato enti che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale. In merito, l’articolo 5 del codice del terzo settore elenca tali attività di interesse generale e quindi l’ente che intende qualificarsi come ODV, dovrà obbligatoriamente scegliere ed inserire nel proprio statuto almeno una di queste iniziative. In tal senso il codice prevede un’ampia gamma di attività, non omogenee tra loro. In merito, le organizzazioni di volontariato sono orientate allo svolgimento di attività rivolta a favore di terzi soggetti, per fini di solidarietà e assistenza, e quindi beneficenza, interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, tutela dei diritti civili ecc…….Inoltre, l’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere gestita avvalendosi prevalentemente del sostegno di volontari associati, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
Quali sono le agevolazioni fiscali delle associazioni di volontariato ?
Le attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono considerate non commerciali quando l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari è a titolo gratuito o ad un prezzo che non è superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ente per l’erogazione dell’attività stessa. Riguardo al concetto di “non superiore ai costi effettivi”, questi si intendono comprensivi non solo di tutte le spese necessarie per organizzare la specifica attività , ma anche delle spese di gestione della struttura associativa, indispensabile per svolgere l’attività di interesse generale.Tutte le attività di interesse generale elencate dal codice del terzo settore, se svolte nelle modalità e nei limiti descritti, sono considerate non commerciali e quindi non tassate, oltre a non pagare l’IVA.



