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Il DLgs n. 36/2021, in materia di ordinamento sportivo e di organismi sportivi, ha ridefinito le categorie di volontari e di lavoratori sportivi, oltre al relativo regime fiscale.

Volontari e lavoratori sportivi nelle ASD

Riguardo i collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, potranno essere inquadrati come:

  • volontari, che prestano la propria a titolo gratuito ma che dovranno comunque essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi. In questo caso sono previsti solamente eventuali rimborsi spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto o rimborsi forfetari fino a 150 euro mensili;
  • lavoratori sportivi, cioè atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. Inoltre, viene considerato lavoratore sportivo, ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva (stabilite dalle Federazioni Sportive), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. La qualifica dei lavoratori sportivi potrà avere natura subordinata, autonoma (occasionale o con l’apertura di una P Iva) o co.co.co (collaborazioni coordinate e continuate).

I presupposti per essere qualificati come lavoratore sportivo sono quindi a) essere tesserati presso una ASD regolarmente iscritta al registro Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche b) percepire un compenso a fronte delle prestazioni elencate al punto 2.

Diversamente, non rientrano nella categoria di lovaratori sportivi altre mansioni che non sono direttamente di ausilio all'attività sportiva, come segretaria, giardinieri, addetti alle pulizie, guardiani, addetti alla comunicazione e pubblicità. Va comunque precisato che i soggetti che svolgono attività strettamente amministrative-gestionali, inquadrati tramite collaborazioni coordinate e continuate, accedono alle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per il lavoro sportivo. 

Regime Co.Co.Co sportivo

In particolare, i lavoratori sportivi possono essere inquadrati nel regime  “co.co.co.” (collaborazioni coordinate e continuate) quando ricorrono i seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Tale contratto si applica ai rapporti di lavoro sportivo, che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuativi e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (cioè dall'associazione), anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori che svolgono attività amministrativa-gestionale, questi saranno inquadrati come co.co.co. e si applicherà, almeno in parte, la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Le caratteristiche di questo rapporto di collaborazione sono le seguenti:

  • autonomia del collaboratore nel decidere autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa;
  • potere di coordinamento con le esigenze organizzative del committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore;
  • prevalente personalità della prestazione da parte del collaboratore.

Nella predisposizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva gli elementi essenziali dovranno essere formalizzati sono:

  • la precisazione che il rapporto ha natura autonoma, escludendo le parti qualsiasi vincolo di subordinazione;
  • l’oggetto del contratto che consisterà nel conferimento dell’incarico di svolgimento di una determinata attività sportiva organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo
  • la durata del contratto, che dovrà essere determinata;
  • la modalità in cui dovrà essere svolta la prestazione e l’autonomia riconosciuta al collaboratore nello svolgimento dell’incarico conferito;
  • il compenso pattuito per la prestazione resa, che potrà essere determinato in misura fissa o anche in parte in misura variabile.

Disciplina fiscale Co.Co.Co Sportivo

La disciplina fiscale e contributiva per le ASD verso i propri lavoratori è diversa per le tre fasce economiche annue seguenti:

  • per compensi inferiori a 5.000 euro all’anno, non sono previste imposte o contributi previdenziali;
  • per compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro all’anno non sono previste imposte, ma l’obbligo di contribuzione alla gestione separata dell'INPS (solamente per l’importo eccedente i 5.000 euro), con l’aliquota contributiva fissata al 25 % e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027;
  • per compensi superiori ai 15.000 euro all’anno, è prevista una tassazione ordinaria in base alla natura del contratto di lavoro (solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione), e l’obbligo di contribuzione INPS (solamente per l’importo eccedente i 5.000 euro) con l’aliquota contributiva fissata al 25 % e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.

La legislazione in materia prevede l’obbligo di comunicare ai centri per l’impiego l'attivazione, la variazione o l'estinzione del rapporto di lavoro sportivo, in qualsiasi forma contrattuale. La comunicazione deve essere effettuata tramite il Registro Telematico delle Attività Sportive Dilettantistiche da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive.

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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)

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