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Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Come Costituire un Circolo

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Una circolo si basa sulla struttura di un'associaizone di promozione sociale (solitamente a scopo culturale, ludico e ricreativo), che in concreto è  un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire una scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività.

La caratteristica principale dei circoli è che solitamente hanno una sede dove gli associati possono ritrovarsi per svolgere le attività comuni. Spesso questa sede è provvista anche di un bar o di un punto ristoro, sempre a favore dei soci.

Questi sono i passaggi necessari per costituire di un circolo:

  • determinare lo scopo del circolo e la sua attività specifica. L'ente dovrà costituirsi come Associazione di Promozione Sociale, secondo la nuova normativa del Terzo Settore, e saranno necessari almeno sette soci fondatori;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto del circolo, necessari per creare il circolo, inserendo tutti i requisiti  previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del circolo (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
  • affiliare il circolo ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale. Solo con tale affiliazione il circolo potrà svolgere determinate attività, quale la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, godendo dei benefici fiscali previsti dalla legge. Una volta che l’associazione sarà affiliata, avete terminato la procedura per creare un circolo (in merito rimandiamo alla nota alla fine dell'articolo).

Quindi, per costituire un circolo non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta.

I circoli si inquadrano quindi come delle associazioni di promozione sociale, che sono considerate un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. Per informazioni sulla gestione di un'associazione di promozione sociale, rimandiamo a questa pagina del sito.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

La differenza con gli enti del terzo settore in genere è che nella sede legale (cioè nella sede del circolo) è possibile gestire un bar che somministri alimenti e bevande, comunque riservato esclusivamente ai soli soci tesserati e previo svolgimento di un inter burocratico semplificato e il rispetti di determinati requisiti. I proventi derivati da tali attività non sono considerate di natura commerciale, quindi non sono fiscalmente imponibili. Questa agevolazione è concessa solo nel caso in cui il circolo sia affiliato a un ente di promozione sociale a carattere nazionale.

Infatti, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

In merito, si evidenzia che l'attività principale del circolo non può mai ridursi alla sola somministrazione di bevande, ma deve consistere nell'attività prevista nello statuto (culturale, ricreativa ecc...), e che tale somministrazione deve comunque essere legata allo svolgimento delle attività istituzionale dell'associazione.

Il circolo che vuole somministrare alimenti e bevande a favore dei soci, deve presentare determinata documentazione al comune di competenza e, inoltre, i locali devono possedere determinati requisiti di tipo urbanistico\edilizio e sanitario. Per la spiegazione dettagliata dell’iter autorizzativo e dei requisiti previsti dalla legge si rinvia a questa pagina.

Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.

Naturalmente, come per tutte le associazioni, sussiste il divieto di distribuzione degli utili, e l'eventuale residuo di cassa dovrà essere accantonato o reinvestito nell'attività dell'associazione. Chi lavora o svolge attività a favore del circolo potrà comunque ricevere un compenso\corrispettivo, che dovrà essere proporzionato all'attività svolta.

NOTA IMPORTANTE: Il  circolo, costituito come associazione di promozione sociale, può beneficiare di importanti agevolazioni fiscali. Infatti, le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono in alcun modo tassati.  Per ottenere questi benefici è però necessaria una corretta redazione della statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli previsti dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e una corretta gestione dell’associazione. Per questo si consiglia l'assistenza di un consulente in fase di costituzione e avviamento dell'ente.

Per ulteriori informazioni sulla costituzione di un'associazione di promozione sociale rimandiamo a questa pagina del sito.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

NB: il nostro studio offre una consulenza completa per la costituzione di circoli su tutto il territorio nazionale, anche grazie ad una specifica convenzione con il maggiore ente di promozione sociale presente in Italia. Per ulteriori informazioni visita questa pagina o contatta lo studio tramite la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il modulo di contatto  sottostante.

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