Consulenza per costutuire una onlus
Tra le attività che il Dlgs. 460\1997 prevede per le associazioni-onlus rientra anche l'attività di "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi" . La tutela consiste nelle attività volte alla conservazione, gestione e miglioramento delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, territorio ecc...) e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini e di tutte le specie animali o vegetali che vivono in natura. Rientrano in tali attività la promozione della bicicletta e di altri mezzi alternativi di trasporto, la formazione specialistica in campo ambientale, l'attività di protezione degli animali di affezione e la prevenzione al randagismo, la gestione di aree naturali protette.
Tale attività viene considerata a solidarietà presunta, cioè una di quelle attività per le quali si considera, per presunzione assoluta di legge, realizzato il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Per svolgere queste attività non occorre alcuna verifica circa una situazione di bisogno, disagio o emergenza relativa all'ambiente o al luogo in cui la onlus opera.
Recentemente, alcune direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate avevano adottato un orientamento per cui l'iscrizione di queste associazioni all'anagrafe onlus, veniva subordinata all'esistenza di una legge nazionale o regionale che tuteli o protegga lo stesso ambito di attività dichiarata dall'associazione. Ad esempio, per ammettere all'anagrafe onlus un'associazione con attività di tutela delle piante rare o in via d'estinzione, si chiedeva di provare l'esistenza di una legge nazionale o regionale che avesse lo stesso oggetto. Questo orientamento veniva adottato sulla base di un parere, non molto recente, da parte dell'Agenzia delle Onlus, ente che in passato ha svolto la funzione di organo di controllo su questi enti.
Tale orientamento non è condivisibile per vari motivi:
- il legislatore, riguardo l'attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ha già escluso le attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani. Se avesse voluto limitare ulteriormente l'ambito di tale attività, avrebbe contemplato ulteriori limitazioni o specificazioni;
- il citato parere dell'Agenzia per le Onlus, che attualmente non svolge più le funzioni di organismo di controllo, si riferiva solamente ad una determinata associazione, e non può quindi fungere da regola generale per limitare l'ambito di applicazione del D. Lgs 460/1997;
- l'attività in questione è considerata a solidarietà presunta, e quindi non necessita di alcuna precondizione o verifica circa la situazione di necessità o emergenza del territorio in cui la onlus va ad operare.
In base a queste obiezioni, presentate dal sottoscritto avvocato tramite specifico interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo stesso ministero ha riconosciuto l'infondatezza del citato orientamento. Di conseguenza, le associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e che intendono iscriversi all'anagrafe onlus, non devono provare l'esistenza di una legge che già tuteli o protegga la stessa attività o lo stesso oggetto.
avv. Nicola Ferrante