Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Caratteristiche degli Enti del Terzo Settore

Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore

 

Sono Enti del Terzo Settore tutte quelle realtà, prive di scopo lucrativo, iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) caratterizzate da determinati scopi e attività, regolate dal D.Lgs. n.117/2017. Hanno l’onere d’inserire nella propria denominazione sociale l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; si fa divieto ad enti diversi dai suddetti di usare tali indicazione o acronimo, oppure parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli. Unica deroga è prevista per gli enti religiosi.

Caratteri essenziali

  • Scopo: perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Codice non indica in modo puntuale come interpretare le suddette finalità, pertanto ci si appella al comune significato che queste possono assumere e alla puntuale indicazione dell’oggetto dell’attività dell’ente.
  • Oggetto: è la funzione tipica per il perseguimento dello scopo ed è costituita da una o più attività d’interesse generale, indicate puntualmente di seguito.
  • No profit: è vietato il lucro a favore di associati, organi o soggetti legati o correlati agli ETS.
  • Interesse generale: sono le attività indicate dall’art.5 del Codice del Terzo Settore e che pongono come proprio centro gravitazionale, se così si può, dire il bene sociale nella sua più ampia accezione.

Lo svolgimento dell’attività può essere d’erogazione volontaria o gratuita di danaro, beni o servizi; oppure di mutualità; oppure di produzione o scambio di beni e servizi.

Categorie di ETS

  • Organizzazioni di volontariato,
  • Associazioni di promozione sociale,
  • Enti filantropici,
  • Imprese sociali,
  • Reti associative,
  • Società di mutuo soccorso,
  • Associazioni in generale,
  • Fondazioni,
  • Enti religiosi (solo per attività d’interesse generale),
  • Enti di carattere privato diversi dalle società.

Patrimonio e no profit

È obbligatorio che il patrimonio degli ETS sia destinato esclusivamente al perseguimento delle loro finalità, pertanto è vietato distribuire utili, avanzi, fondi, riserve o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Elenchiamo di seguito le forme di distribuzione indiretta – che ricordiamo essere vietate – specificate dal Codice ai fini di arginare l’elusione degli obblighi sopradetti:

  1. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) , g) o h) ;
  3. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
  5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo del RUNTS da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle d’interesse generale a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale. Si dovrà tener conto anche dell’insieme delle risorse impiegate nelle attività d’interesse generale rispetto a quelle impiegate nelle attività secondarie.

La raccolta di fondi può essere organizzata e continuativa o comunque abituale, tramite cessione o erogazione di beni o servizi al pubblico (sempre di modico valore), utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Le agevolazioni previste per gli enti iscritti al RUNTS sono erogate a patto che gli enti stessi si sottopongano a organi di controllo, applichino una maggiore trasparenza dei bilanci, tengano obbligatoriamente libri contabili e pubblichino i compensi percepiti dagli associati incaricati di funzioni.

Bilancio e libri sociali

Gli ETS devono redigere il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 200.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

In ogni caso, il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’ART. 2214 c.c. e devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto a seconda che si tratti di bilancio ordinario, bilancio in forma abbreviata o bilancio delle micro imprese.

Gli ETS con entrate superiori a 1.000.000 euro devono redigere e depositare al RUNTS il bilancio sociale redatto secondo modelli ministeriali. Gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro devono pubblicare e tenere aggiornato sul proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa di appartenenza gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi d’amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Gli Enti del Terzo Settore hanno l’obbligo di tenere:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo d’amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Lavoro e volontariato

In ciascun ETS la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1:8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli ETS danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ETS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi, ove tale semplificazione non è ammessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto lavorativo retribuito dall’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. È da considerarsi volontario anche chi è membro di organi dell’ente e non venga in alcun modo remunerato. Si fa obbligo di assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

In questa sezione puoi trovare gli articoli relativi a Costituire un Ente del Terzo Settore , Caratteristiche degli Enti del Terzo Settore , la Gestione degli Enti del Terzo Settore , il Fisco degli Enti del Terzo Settore.

avv. Nicola Ferrante  (aggiornato al 2023)

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