Dal 1 gennaio 2026 è entrato definitivamente in vigore il nuovo regime fiscale per associazioni ordinarie ed enti del terzo settore (ETS, APS, ODV). Si tratta di una modifica della precedente disciplina, avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017). In questo articolo esaminiamo nel dettaglio la nuova normativa, sia per le associazioni generiche, che per gli enti del terzo settore.
Indice articolo
Regime Fiscale delle associazioni ordinarie
Nell'ambito delle attività delle associazioni, secondo l’articolo 143 e 148 del T.U.I.R. (legge fiscale) sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:
- tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
- le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- le donazioni ricevute dall'associazione;
- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in corrispondenza di determinate festività o ricorrenze.
Inoltre, secondo la disciplina fiscale (art 143 c.1 TUIR), le attività statutarie dell’associazione si considerano di natura non commerciale quando sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Questo significa che le attività potranno essere a pagamento, ma saranno considerate di natura non commerciale (quindi non tassate e con IVA a 0%), solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento delle iniziative, senza conseguire un risultato economico positivo. Naturalmente, tra le spese vanno annoverate non solo quelle per l’organizzazione o il mantenimento delle attività, ma anche quelle relative alla gestione complessiva dell'associazione e i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita delle attività organizzate.
Perché sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede alcuni requisiti fondamentali:
- le iniziative organizzate devono essere conformi all'attività istituzionale dell'associazione, cioè coerenti con gli scopi e le finalità indicate dallo statuto;
- l'attività non deve essere tipicamente commerciale ( vendita di beni, attività industriale, trasporto, viaggi, pubblicità ecc...)
- l’attività deve essere svolta senza avvalersi di un’organizzazione tipicamente imprenditoriale (come grandi investimenti, vaste strutture, molti dipendenti).
Da rilevare, che sono comunque sempre considerate commerciali per definizione, anche se effettuate verso i soci, le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.

Regime fiscale degli enti del terzo settore
Il Codice del Terzo Settore dà una definizione di non commercialità, e quindi di non tassabilità, dell’attività svolta dagli enti del terzo settore (ETS, APS, ODV). In base all’articolo 79 del codice, per essere considerata non commerciale:
- deve trattarsi di un’attività di interesse generale, secondo la definizione e in base all’elenco di attività stabilite all’articolo 5 del codice;
- le attività devono essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi dell’attività stessa (che comprendono anche le spese di gestione complessiva dell'ente), con un margine di tolleranza per i ricavi, che non posso superare di oltre il 6% i relativi costi.
Questo significa che l’attività svolta dall’associazione, a favore di soci o non soci, potrà essere a pagamento, ma sarà considerata di natura non commerciale (quindi non tassate e con IVA a 0%) solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento dell’attività, senza conseguire un risultato economico positivo. Naturalmente, tra le spese andranno annoverate non solo quelle per l’organizzazione o il mantenimento dell’attività, ma anche quelle relative alla gestione complessiva dell'associazione e i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita dell’iniziativa.
A questa disciplina generale, fanno eccezione le Associazioni di Promozione Sociale, per cui non si considerano commerciali (e quindi non tassate) le attività elencate all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi. Quindi tali corrispettivi specifici potranno anche eccedere il costo delle attività proposte agli associati.
Inoltre, come per le associazioni ordinarie sono sempre considerate non commerciali:
- le raccolte pubbliche di fondi, che devono essere effettuate occasionalmente e svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che si possono effettuare anche con offerte di modico valore o di servizi;
- i contributi erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime convenzionato o di accreditamento;
- le quote associative annuali corrisposte dai soci;
- le donazioni liberali corrisposte da soci o da terzi.
avv. Nicola Ferrante



