Le Onlus ancora attive ed iscritte nella relativa anagrafe tenuta dalle Direzioni Regionali dall’Agenzia delle Entrate, dovranno adeguare lo statuto ed iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026. L'iscrizione richiede la modifica dello statuto associativo, la presentazione di una domanda e la verifica del possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Codice del Terzo Settore. In caso contrario, le onlus che non provvederanno a tale trasformazione perderanno i particolari benefici fiscali, restando assimilati alle semplici associazioni.
Indice Articolo
- Caratteristiche generali degli ETS
- Procedura per la trasformazione da onlus in ETS
- Regime Fiscale degli Enti del Terzo Settore
Caratteristiche generali degli ETS
Gli enti del terzo settore, che si dividono in Enti del Terzo Settore generici, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato, sono enti conformi alla normativa del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) ed inscritti nel relativo registro (RUNTS), tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da tale iscrizione derivano vari benefici fiscali, tra cui la defiscalizzazione dell’attività svolta, l’accesso ai fondi del 5x1000, donazioni detraibili dalle tasse al 30%, accesso ai bandi regionali (cioè gli stessi benefici fiscali che erano riservate alle Onlus).
Ricordiamo che gli enti del terzo settore sono associazioni che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale. In merito, l’articolo 5 del codice del terzo settore elenca tali attività di interesse generale e quindi l’ente che intende qualificarsi come ETS, dovrà obbligatoriamente scegliere ed inserire nel proprio statuto almeno una di queste iniziative. In tal senso il codice prevede un’ampia gamma di attività, come servizi sociali ed iniziative in ambito sociale, servizi e attività culturali, attività e servizi sanitari e socio- sanitarie, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, tutela dei minori dei soggetti deboli, tutela dei diritti umani, civili e politici, tutela dei lavoratori, attività ricreative e sportive.
Risulta quindi probabile che l’attività svolta dalla onlus che intende trasformarsi, rientri già tra quelle previste all’articolo 5 del codice del terzo settore. In tal caso basterà modificare i requisiti formali dello statuto, mantenendo invariata l’attività.
Da rilevare inoltre che lo statuto dovrà elencare le attività di interesse generale che l’associazione intende svolgere, oltre ad specificare nel concreto l’attività svolta. Quindi, gli scopi e le iniziative previste dagli atti associativi dovranno essere omogenei tra loro, ben specificati e non potranno consistere in una generica elencazione delle attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore.

Procedura per la trasformazione da onlus in ETS
La procedura per trasformare una onlus in ente del terzo settore è la seguente:
- preparare, in duplice copia originale, il nuovo statuto dell'associazione (conforme al Codice del Terzo Settore) e il verbale di assemblea straordinaria, che approva la modifica dello stesso statuto. Gli atti dovranno essere firmati da almeno 2/3 dei soci iscritti all’associazione;
- successivamente è necessario pagare la tassa di registro di 200,00 euro tramite un F24 (in banca o posta), acquistare i bolli da 16 euro da applicare agli atti (uno ogni quattro pagine, con la stessa data degli atti) e recarsi all’agenzia delle entrate per registrare il nuovo statuto dell’associazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati”);
- una volta registrati gli atti, è necessario presentare la domanda d'iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà necessario compilare un modulo online con i dati dell’associazione e firmare la domanda tramite la firma digitale del presidente dell’associazione. Alla domanda vanno allegati: il nuovo statuto con relativo verbale di assemblea, l’atto costitutivo dell’associazione, gli ultimi due bilanci. Una volta inoltrato la domanda, gli uffici competenti hanno 60 giorni per rispondere tramite PEC, approvando l’iscrizione al RUNTS o per ulteriori chiarimenti\richieste di modifiche agli atti o alla domanda d’iscrizione.
Regime Fiscale degli Enti del Terzo Settore
Gli enti del terzo settore sono associazioni che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, elencate all’articolo 5 del codice del terzo settore.
Riguardo al concetto di “non superiore ai costi effettivi”, questi si intendono comprensivi non solo di tutte le spese necessarie per organizzare la specifica attività , ma anche delle spese di gestione della struttura associativa, indispensabile per svolgere l’attività di interesse generale.
Tutte le attività di interesse generale elencate dal codice del terzo settore, se svolte nelle modalità e nei limiti descritti, sono considerate non commerciali e quindi non tassate, oltre a non pagare l’IVA.
Al fine di finanziarsi l’ente del terzo settore può eventualmente svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, che sono considerate di tipo commerciale e quindi tassate. Tali iniziative possono essere svolte a due condizioni: che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dallo statuto; che lo statuto dell’ente preveda espressamente la possibilità di svolgere tali attività. Inoltre, lo stesso statuto deve prevedere l’organo associativo incaricato di individuare le attività diverse.



