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Nell’ambito dell’amministrazione e della gestione di un’associazione e di un qualsiasi ente no profit, capita spesso di gestire le dimissioni del presidente dell’associazione, di un componente del consiglio direttivo o di un socio ordinario.

In merito va premesso che un’associazione è un ente collettivo e partecipato, che quindi deve avere una base più o meno ampia di associati. Infatti, oltre al consiglio direttivo, che è formato da un minimo di tre soci (presidente, vicepresidente, segretario), deve essere possibile convocare anche un’assemblea dei soci, composta dai soci ordinari. Quindi, un’associazione formata dai solo componenti del consiglio direttivo, senza alcun social ordinario correttamente iscritto, non è credibile e potrebbe avere dei seri problemi di gestione.

Dimissioni del presidente e di un componente del consiglio direttivo

Riguardo le dimissioni del presidente dell’associazione o di un componente del consiglio direttivo, il punto di riferimento è quanto stabilito dallo statuto associativo per la gestione di questi casi. Solitamente, il componente dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti in occasione dell’ultima votazione del consiglio direttivo da parte dell’assemblea dei soci. In alternativa è necessario convocare una nuova assemblea che, a maggioranza, dovrà eleggere un nuovo presidente o un nuovo componente del consiglio direttivo, che comunque rimarrà in carica per gli anni restanti. Diversamente, la cooptazione di un nuovo componente è un metodo che può essere utilizzato solo nelle associazioni ordinarie, non enti del terzo settore e non associazioni sportive dilettantistiche.

Nel caso in cui cambi il presidente dell’associazione, è necessario aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione, modificando il nominativo del presidente. Inoltre, nel caso in cui l’associazione sia un ente del terzo settore iscritta al RUNTS, è necessario comunicare il nuovo nominativo agli uffici competenti.

Riguardo le modalità di dimissioni del presidente o di un componente del consiglio direttivo, queste devono avvenire con comunicazione scritta, solitamente tramite raccomandata, Pec o mail, all’attenzione del consiglio direttivo. Il soggetto dimissionario rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e sarà compito dell’associazione provvedere alla sostituzione entro breve tempo (solitamente non più di un mese). Il soggetto dimissionario sarà responsabile degli atti e delle decisioni prese nell’ambito del suo ruolo, mentre non sarà responsabile degli atti posti in essere dall’associazione e dal consiglio direttivo successivamente le sue dimissioni.

Dimissioni di un socio ordinario

Riguardo invece le dimissioni di un social ordinario, queste sono molto più semplici. In tal caso basta che il socio presenti per iscritto, all’attenzione del consiglio direttivo, una semplice comunicazione con cui dichiara la volontà di dimettersi. In tal caso, è preferibile che la comunicazione avvenga tramite raccomandata, Pec o semplice mail.

Le dimissioni del socio ordinario hanno efficacia con effetto immediato. Inoltre, il dimissionario non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o di quanto versato a favore dell’associazione a titolo di donazione, contributo o corrispettivo per la partecipazione alle attività.

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