Condivi con...
  • SCARICA EBOOK
    Gestionale e il formulario per associazioni ed enti no profit. Visita la sezione Download ebook
  • SOFTWARE Assimplo ®
    Gestionale online per la tua associazione
  • CONSULENZA
    Per costituire associazioni, onlus, associazioni sportive e altri enti

In questo articolo spieghiamo la procedura per costituire un’associazione di rappresentanza di una professione non organizzata in ordini o collegi, costituita ai sensi della legge numero 4 del 14 gennaio 2013, ed iscritta nel relativo elenco presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Procedura per la costituzione

Per professione non organizzata in ordini o collegi, si intende un’attività per la prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Per costituire e aprire un'associazione di rappresentanza di una professione non organizzata in ordini o collegi, è necessario:

  • individuare la tipologia di professionisti rappresentati, descrivere la loro attività e le finalità dell’associazione. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare l’associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile, dalla legge fiscale (TUIR) e dalla legge 4\2013;
  • recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti dell’associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
  • presentare la domanda d’iscrizione all’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allegato copia degli atti registrati e la modulistica richiesta.

I professionisti che esercitano un’attività non organizzata in ordini o collegi, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.

Per professione non organizzata in ordini e collegi, si intendono tutte quelle professioni per il cui esercizio non è necessario l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge. Ad esempio, le professioni di avvocato, medico, commercialista, mediatore, consulente finanziario ecc…., possono essere svolte solo previa iscrizione ai rispettivi albi professionali, e conseguentemente non riguardano la disciplina prevista dalla legge 4\2013.

Da precisare che la professione non organizzata in ordini e collegi, disciplinata dalla legge 4\2013, deve esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Quindi non possono essere iscritte all’elenco tenuto dal ministero, le associazioni di rappresentanza di professionisti che svolgono attività prevalentemente manuale, artigianale o produttiva.

Requisti dell'associazione professionale

La legge prevede precisi requisiti per poter richiedere l’iscrizione nell’elenco gestito dal ministero, ed in particolare:

  • che siano di natura privatistica e fondate su base volontaria; 
  • senza vincolo di rappresentanza esclusiva della professione rappresentata;
  • il cui statuto o le cui clausole associative:  a) garantiscano la trasparenza delle attività, indicando in modo specifico le attività professionali esercitate dai propri iscritti; b) garantiscano la trasparenza degli assetti associativi, indicando la struttura organizzativa (organi che presiedono alle funzioni dell’associazione) e tecnico-scientifica, adeguata alla realizzazione dello scopo associativo; c) garantiscano l’osservanza dei principi deontologici; d) garantiscano la dialettica democratica tra gli associati, che si sostanzia in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione (elettorato attivo e passivo);
  • che le Associazioni professionali abbiano espressamente lo scopo associativo di valorizzare le competenze degli associati e, se trattasi di Forme Aggregative, di promuovere e qualificare le attività professionali che rappresentano, nonché di divulgare le informazioni e le conoscenze ad esse connesse e di rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;
  • che adottino un Codice di condotta, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo che definisce, tra l’altro: a) il comportamento degli associati che si impegnano a rispettarlo; b) le sanzioni disciplinari in caso di violazioni; c) ogni altro requisito disposto dall’articolo 27-bis del predetto Codice; 
  • che promuovano forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dalle Associazioni ai propri iscritti nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del Consumo. 
  • che si attengano agli obblighi informativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4/2013, tenendo conto della diversa ampiezza di tali obblighi, a seconda che si tratti o meno di una Associazione che autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi all’utente consumatore.

Attestato d'iscrizione

Queste tipologie di associazioni possono consentire ai propri iscritti di utilizzare, nei rapporti con la clientela, il riferimento dell’iscrizione all’associazione, come marchio o attestato di qualificazione professionale dei propri servizi.

Resta inteso che questa attestazione non può essere assimilata ad una certificazione di qualità, né ad un accreditamento o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza.

gestionale associazioni no profit

Contatta l'esperto

Quale dei nostri servizi potrebbe interessarti?
Scrivi pure tutti i dettagli che ritieni opportuni
Se preferisci parlare ti chiamiamo noi
Indica data e ora approssimativi, non vincolanti

Inviando questo messaggio accetti la nostra Privacy Policy

Ultime dal Forum

  • Nessun messaggio da mostrare.

Copyright © 2025 | Avv. Nicola Ferrante | Tutti i diritti riservati. | Privacy