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In questo articolo spieghiamo le regole per la corretta redazione del bilancio annuale di un ente del terzo (ETS generico, APS o ODV). 

Principi generali per la redazione del bilancio

La trasparenza contabile è il principio fondamentale su cui deve basarsi l’attività di qualsiasi ente associativo, e quindi anche enti del terzo settore. Il bilancio deve fornire un’informazione veritiera e corretta riguardante le modalità con cui vengono perseguite le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Quindi, ha come scopo principale di informare i soci e i terzi sulle attività poste in essere dall’ente nell’adempimento della propria missione statutaria.

Gli enti del terzo settore possono adempiere a quest’obbligo tramite la redazione di un rendiconto per cassa, adottando lo specifico schema (modello D) previsto da un Decreto Ministeriale (D.M. 5 marzo 2020, n. 39). Questo è possibile per gli enti senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi od entrate annuali non superiori a 300.000 euro (trecentomila). Si rileva in tal caso che per la determinazione delle soglie di ricavi e proventi, la normativa prevede di seguire il principio di cassa.

Da notare che il modello di rendiconto per cassa individuato dal decreto ministeriale, è da intendersi come uno schema fisso, cioè da adottare obbligatoriamente. È comunque possibile, senza eliminare o modificare le voci principali di entrate e di uscita, suddividerle o dettagliarle.

Diversamente, gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi od entrate annuali superiori a 300.000 euro (trecentomila), dovranno predisporre l’integrale documentazione che forma il bilancio di esercizio, formato dai seguenti documenti:

  • stato patrimoniale (modello A);
  • rendiconto gestionale (modello B);
  • relazione di missione (modello C) che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Come fare il bilancio degli enti del terzo settore

Regole contabili per la redazione del bilancio

Il rendiconto per cassa (modello D) si concretizza in una serie ordinata di valori, divisi in due colonne che corrispondono ai proventi (entrate) e agli oneri (uscite). Per prime saranno indicate le voci relative allo svolgimento dell’attività di interesse generale, cioè le attività previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Quindi le quote associative e i proventi derivanti dall’attività a pagamento svolte con i soci, le donazioni, i contributi pubblici ecc....  In contrapposizione a questi proventi, si troveranno gli oneri sostenuti per svolgere tale attività, come le spese di locazione, le spese per le utenze, di cancelleria, per l’acquisto di beni strumentali ecc…….

Successivamente, nel rendiconto per cassa dovranno essere inserite le entrare e le uscite relative all’ eventuale svolgimento delle attività diverse, cioè le attività previste dall’articolo 6 del codice del terzo settore, comunque secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

Infine, dovranno essere inserite le entrare e le uscite relative alle eventuali attività di raccolta fondi abituali ed attività finanziaria o patrimoniale.

Approvazione e deposito del bilancio

Gli enti del terzo settore hanno l’obbligo di adottare gli schemi di bilancio previsti dal citato Decreto Ministeriale, a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche se l’iscrizione è avvenuta nel corso dell’anno. Riguardo i termini di approvazione del bilancio, valgono le disposizioni dello statuto. In ogni caso, l’approvazione dovrebbe avvenire entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cioè dalla fine dell’anno). Il bilancio dovrà  essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, tramite il portale internet di riferimento.

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