Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed in questo caso sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Definizione di volontario
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività tramite l’ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In ogni caso, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Ricordiamo inoltre che, nell’ambito delle tipologie di enti del terzo settore, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti all’ente.
Registro dei volontari e assicurazione obbligatoria
Riguardo al registro dei volontari, può essere tenuto tramite sistemi elettronici o telematici, quando tali sistemi assicurano l’inalterabilità delle scritture e la loro data (con firma digitale o marcatura temporale). Riguardo al contenuto del registro, deve prevedere: il nome e cognome del volontario, il codice fiscale e la data\luogo di nascita, la residenza, la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato. Il registro dovrà inoltre essere aggiornato periodicamente.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità' civile verso i terzi. A tal proposito, tutte le principali compagnie assicurative dispongono di polizze dedicate ad associazione ed enti del terzo settore.
Rimborsi spese e incompatibilità
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono sempre vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, cioè non documentate con scontrini e fatture.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario nell’ambito dell’ente del terzo settore, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato a favore di un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.