In questo articolo spieghiamo la procedura per costituire un’associazione sportiva dilettantistica, cioè un ente senza scopo di lucro che svolge attività sportiva a favore dei suoi associati e tesserati, che praticano la disciplina sportiva come amatori non professionisti.
Definizione ed attività dell'associazione sportiva
Un’associazione sportiva dilettantistica può essere definita come il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione Sportiva, iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
L’associazione sportiva dilettantistica ha come scopo la promozione dello sport tra dilettanti, cioè tra persone che non svolgono professionalmente tale attività. La finalità principale dell’associazione è quindi la didattica e l'istruzione della disciplina sportiva nei confronti di principianti e amatori.
Requisiti degli atti
Per la corretta costituzione ed iscrizione dell’associazione sportiva nei relativi registri, lo statuto deve obbligatoriamente prevedere:
- la denominazione
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione la didattica la preparazione e l’assistenza l’attività sportiva dilettantistica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro;
- le norme sull’ordinamento interno, ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati , con la previsione dell’elettività delle cariche sociali;
- l’obbligo di redazione del rendiconto economico – finanziario, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi competenti;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione;
- il divieto di trasmettere o trasferire a terzi la quota o il contributo associativo.
Procedura per aprire un'associazione sportiva
La procedura per aprire un’associazione sportiva dilettantistica è la seguente:
- determinare lo scopo e l‘attività sportiva svolta dall’associazione, tra quelle previste dal CONI. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione sportiva, che dovranno essere firmati da tutti i soci fondatori;
- tramite il modello dell’Agenzia delle Entrate AA5/6, è necessario chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale dell’associazione, ed eventualmente anche la P. Iva tramite il modello AA7/10 (la richiesta può essere presentata via PEC o di persona all’Agenzia delle Entrate);
- successivamente è necessario pagare la tassa di registro di 200 euro tramite un F24 (in banca o posta) e recarsi all’agenzia delle entrate per registrare gli atti dell’associazione sportiva (la procedura è quella di “registrazione atti privati”);
- affiliare l’associazione sportiva ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva nazionale. Procedere successivamente all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Attività sportiva non commerciale
L’attività statutaria dell’associazione sportiva, che deve avere carattere prevalente, è l’attività sportiva e le relative attività connesse, svolte nei confronti degli associati o dei tesserati della stessa Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva. Tali iniziative sono considerate non commerciali. Ciò significa che l’associazione può chiedere un corrispettivo per la partecipazione alle attività sportive, e questa somma non viene in alcun modo tassata, oltre a non essere soggetta ad IVA. In tal caso basterà che l’associazione sportiva rilasci al socio\tesserato una ricevuta non fiscale.
Inoltre, non sono soggette a tassazione, i corrispettivi derivanti dalle quote associative annuali, dalle donazioni di associati o terzi, dai contributi pubblici.
Da precisare che l'attività sportiva svolta dovrà essere tra quelle previste nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Non sarà quindi possibile costituire un’associazione che svolga un'attività sportiva non presente nell'elenco, anche se discipline molto specifiche potranno essere comprese nell'ambito delle attività più generiche (ad esempio lo yoga sarà compreso nella "ginnastica generale").