In questo articolo spieghiamo la procedura per costituire comitato, ente no profit che per quanto riguarda la gestione e la disciplina fiscale, è molto simile ad un’associazione.
Finalità e scopi del comitato
Un gruppo di persone decide di costituire un comitato per la realizzazione e il sostegno di un'iniziativa precisa, uno scopo determinato e non generico, come invece potrebbe essere quello di un'associazione. Il comitato, si propone di creare un collegamento tra l'associazione e i terzi, che vogliono sostenere lo scopo del comitato. Questo persegue finalità etiche-solidaristiche, e si pone come un ente che mira al conseguimento di obbiettivi rilevanti dal punto di vista sociale o di interesse pubblico.
Il comitato più frequente è quello promotore, nel quale i componenti si propongono lo scopo di raccogliere i fondi necessari per raggiungere una determinata finalità, mediante pubbliche sottoscrizioni. Lo scopo può essere dei più vari: sostegno a persone ammalate, tutela dell'ambiente e del paesaggio, tutela di luoghi culturali, comitati di protesta, comitato politico\elettorale, comitato per promuovere una determinata iniziativa culturale ecc ….....
Il patrimonio del comitato è costituito dalle offerte\donazioni dei suoi soci promotori e dei terzi per il perseguimento dello scopo annunciato. Dopo essere stato costituito, il comitato deve annunciare al pubblico il suo programma, e rendere nota la sua esistenza, i suoi scopi e come intende raggiungerli, sollecitando i terzi a compiere le donazioni necessarie per finanziarlo. Inoltre, deve sempre mantenere invariato lo scopo per cui raccoglie fondi, e non può mai modificarlo, per evitare un abuso della pubblica fiducia.
Solitamente nell'ambito dell'attività del comitato, si usa distinguere due categorie di persone. 1) i promotori, cioè le persone che l'hanno costituito e lo gestiscono, oltre alle persone che si associano successivamente 2) i sottoscrittori, cioè i terzi che ne condividono lo scopo e versano delle oblazioni (donazioni) per finanziarlo. Quest'ultimi non devono necessariamente far parte o essere soci del comitato, ponendosi nei confronti di questo come terzi.
Tutti i fondi raccolti per il conseguimento dello scopo del comitato non sono soggetti a tassazione, oltre a non pagare l’IVA. Tale regime di favore è però subordinato ad una corretta redazione dello statuto, che deve prevedere i requisiti richiesti dalla legislazione tributaria, oltre alla corretta gestione del patrimonio del comitato e dei corrispettivi raccolti.
Atto costitutivo e statuto del comitato
Il primo passo per costituire un comitato è la redazione di atto costitutivo e statuto, che devono essere conformi alla normativa civile in materia e alla legge fiscale (TUIR). Ricordiamo che per la costituzione di un comitato sono sufficienti tre soci fondatori e che la sede legale può essere anche l’indirizzo di residenza del presidente o di uno dei soci.
Questi atti dovranno prevedere le seguenti informazioni:
- una dettagliata descrizione delle finalità del comitato e delle modalità operative;
- le modalità per il finanziamento del comitato e per la raccolta dei fondi;
- l'uso del fondo comune;
- le regole sulla rappresentanza del comitato e sulle relative deleghe;
- i criteri per l'ammissione e l'espulsione dei promotori\soci;
- le regole per l'elezione delle cariche sociali;
- le disciplina e i compiti degli organi del comitato;
- le regola per la presentazione del bilancio annuale;
- le regole sullo scioglimento del comitato e la destinazione dei fondi residui.
Inoltre, per poter beneficiare del regime fiscale di favore, la normativa fiscale impone che gli atti prevedano obbligatoriamente:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci/promotori, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del comitato;
- in caso di scioglimento del comitato per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente no profit con finalità analoga;
- disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l'effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti del comitato e la nomina degli organi direttivi;
- obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- la libera eleggibilità degli organi del comitato, la sovranità dell'assemblea, i criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l'assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
- intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa
Procedura per costituire un comitato
La procedura di costituzione di un comitato è la seguente:
- determinare lo scopo o la finalità del comitato e la sua attività specifica. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto del comitato, che dovranno essere firmati da tutti i soci fondatori;
- tramite il modello dell’Agenzia delle Entrate AA5/6 è necessario chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale del comitato, ed eventualmente anche la P. Iva tramite il modello AA7/10 (la richiesta può essere presentata via PEC o di persona all’Agenzia delle Entrate);
- successivamente è necessario pagare la tassa di registro di 200 euro tramite un F24 (in banca o posta), acquistare i bolli da 16 euro da applicare agli atti (uno ogni quattro pagine, con la stessa data degli atti) e recarsi all’Agenzia delle Entrate per registrare gli atti del comitato (la procedura è quella di “registrazione atti privati”);
- una volta ottenuto il codice fiscale e registrati gli atti all’Agenzia delle Entrate, il comitato è regolarmente costituita e può iniziare la sua attività, beneficiando delle agevolazioni fiscali.
Il comitato, al suo interno, funziona come una associazione e ha organi simili: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente.
Oltre la normale attività, potranno essere comunque previste raccolte pubbliche di fondi, strumentali al raggiungimento dello scopo del comitato, che prevedono anche la vendita di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
Tutti i fondi raccolti, andranno naturalmente spesi per sostenere e raggiungere la finalità dell'ente.