In questo articolo esaminiamo le principali regole per la gestione fiscale, legale e amministrativa di una generica associazione (non Ente del Terzo Settore). La conscenza delle nozioni e delle regole spiegate in questo articolo vi permetterà di evitare errori nella gestione dell'associazione.
Attività commerciale e non commerciale di un'associazione
Un’associazione è un ente senza scopo di lucro, che deve svolgere in via prevalente attività non commerciale, cioè l’attività individuata dallo statuto, a favore dei propri soci. Quindi l’attività non commerciale di un’associazione culturale è l’attività culturale (corsi lezioni, conferenze ecc…), l’attività non commerciale di un’associazione di promozione del territorio sono tutte quelle iniziative (visite guidate, mostre, convegni ecc..) per la promozione di un determinato luogo ecc….. Queste attività sono considerate non commerciali, e l’associazione può chiedere ai soci un corrispettivo per la partecipazione, che non viene tassato e senza imposizione IVA.
Si precisa che queste agevolazioni sono applicabili qualora sussistano i seguenti presupposti:
- l’attività deve essere svolta nei confronti degli associati;
- le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, cioè quelli previsti dallo statuto.
Si rileva inoltre che tale norma agevolativa non si applica a tutta una serie di attività che, anche se svolte nei confronti degli associati, vengono sempre e comunque considerate attività commerciali. Queste sono ad esempio la cessione o la vendita di beni, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, la somministrazione di pasti ed alimenti, l’attività di trasporto, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, l’attività alberghiera o di alloggio, la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e la radiodiffusione. Inoltre sono considerate sempre commerciali tutte le attività a pagamento svolte nei confronti di terzi non soci.
Documenti contabili di un'associazione
Quando un’associazione e un qualsiasi ente no profit incassa del denaro, per qualsiasi motivo, deve sempre rilasciare una ricevuta. Sarà una ricevuta non commerciale per le donazioni e per gli incassi relativi all’attività prevista dallo statuto svolta con i soci, come ad esempio le quote associative annuali e i corrispettivi versati dai soci per la partecipazione alle attività organizzate. La ricevuta dovrà riportare i dati e il codice fiscale dell’associazione, la data, il nominativo del soggetto che paga, la somma pagata e la causale (cioè il motivo del pagamento). Le ricevute potranno essere rilasciate in forma cartacea o potranno essere in formato elettronico, ad esempio inviate via mail. Le ricevute dovranno essere sempre conservate dagli amministratori dell’associazione.
Diversamente, in caso di corrispettivi derivanti da attività commerciale, si dovrà rilasciare una fattura. Questo implica che l’associazione dovrà essere titolare di una partita iva. Si ricorda che l’attività commerciale corrisponde ad incassi derivanti da attività svolta con terzi non soci, da vendita di beni, da sponsorizzazioni e pubblicità. In tal caso, per la gestione di questi incassi, sarà sempre necessaria l’assistenza di un commercialista o di un consulente fiscale.
Si tenga conto che, per quanto riguarda la contabilità degli enti no profit, vige il principio per cassa. Quindi le ricevute e le fatture si emettono quando vengono effettivamente incassati i corrispettivi.
I libri sociali e il bilancio di un'associazione
Anche le generiche associazioni devono hanno l’obbligo di tenuta di alcuni libri sociali. Questi sono: il libro soci, il libro delle adunanze dell’assemblea dei soci, il libro delle adunanze del consiglio direttivo, il libro delle adunanze dell’organo di controllo (se previsto o necessario). Questi documenti devono essere conservati presso la sede legale dell’associazione. Inoltre per tali libri non è necessaria una bollatura o vidimazione, anche se è consigliata la numerazione progressiva.
Il bilancio ( o rendiconto contabile) deve quindi fornire agli associati e al pubblico un’informazione veritiera e corretta riguardante le modalità di attuazione delle finalità statutarie dell’associazione
Punto di partenza è la tenuta della contabilità e la curata gestione della prima nota cassa. Conseguente a questa è la redazione del rendiconto contabile , cioè di un raggruppamento sistematico di voci contabili che illustrino con chiarezza e precisione la situazione economica, finanziaria e gestionale dell’associazione, cioè le spese, i costi sostenuti per le varie attività, i costi fissi, l’entità delle entrate e dei contributi ricevuti, l’avanzo o il disavanzo di gestione .
Il rendiconto contabile si concretizza in una serie ordinata di valori, divisi in due colonne che corrispondono ai proventi (entrate) e agli oneri (uscite). Tra i proventi saranno in rilievo quelli derivanti dall’attività non commerciale, cioè l’attività statutaria svolta con i soci. Quindi le quote associative e i proventi derivanti dall’attività a pagamento svolte con i soci. Tra le entrate non commerciali di tipo istituzionale sono comprese anche le donazioni, le raccolte pubbliche di fondi, i contributi pubblici. In contrapposizione a questi proventi, si troveranno gli oneri sostenuti per svolgere l’attività statutaria, come le spese di locazione, le spese per le utenze, di cancelleria, per l’acquisto di beni strumentali ecc…….
Da rilevare inoltre che nel rendiconto contabile, le entrate e le uscite derivanti dall’eventuale attività commerciale, dovranno essere rigorosamente separate da quelle derivanti dall’attività statutaria non commerciale. Le entrate commerciale corrispondono ad esempio alla vendita di beni (anche se svolta con i soci), ai ricavi da sponsor e pubblicità, ed in generale a tutta l’attività svolta con i terzi non soci.
Il patrimonio di un'associazione
Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.
Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.