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In questo articolo spieghiamo la procedura per costituire un’associazione generica (non Ente del Terzo settore), che può assumere differenti qualifiche, come culturale, di formazione, ricreativa, di beneficenza, di rappresentanza di categoria. ecc…. E’ un ente che, se regolarmente costituito, può beneficiare di varie agevolazioni fiscali, tra cui la non tassazione dell’attività a pagamento svolta a favore dei propri soci.

Il primo passo per costituire un’associazione è la redazione di atto costitutivo e statuto, che devono essere conformi alla normativa civile in materia e alla legge fiscale (TUIR). Ricordiamo che per la costituzione di un’associazione sono sufficienti tre soci fondatori e che la sede legale può essere anche l’indirizzo di residenza del presidente o di uno dei soci.

Questi atti dovranno prevedere le seguenti informazioni:

  • una dettagliata descrizione delle attività svolte;
  • le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
  • l'uso del fondo comune;
  • le regole sulla rappresentanza dell'associazione e sulle relative deleghe;
  • i criteri per l'ammissione e l'espulsione dei soci;
  • le regole per l'elezione delle cariche sociali;
  • le disciplina e i compiti degli organi dell'associazione;
  • le regola per la presentazione del bilancio annuale;
  • le regole sullo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei fondi residui.

Inoltre, per poter beneficiare del regime fiscale di favore, che permette la defiscalizzazione della attività a pagamento svolte dall’associazione a favore dei propri soci, la normativa fiscale impone che gli atti prevedano obbligatoriamente:

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
  • in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l'effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi;
  • obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
  • la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell'assemblea, i criteri per l'ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l'assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
  •  intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa

Guida come aprire associazione

La procedura di costituzione di un’associazione è la seguente:

  • determinare lo scopo dell’associazione (culturale, ricreativo, solidaristico, di beneficenza, valorizzazione del territorio, di rappresentanza di categoria ecc...), e la sua attività specifica. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, che dovranno essere firmati da tutti i soci fondatori;
  • tramite il modello dell’Agenzia delle Entrate AA5/6 è necessario chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale dell’associazione, ed eventualmente anche la P. Iva tramite il modello AA7/10  (la richiesta può essere presentata via PEC o di persona all’Agenzia delle Entrate);  
  • successivamente è necessario pagare la tassa di registro di 200 euro tramite un F24 (in banca o posta), acquistare i bolli da 16 euro da applicare agli atti (uno ogni quattro pagine, con la stessa data degli atti) e recarsi all’Agenzia delle Entrate per registrare gli atti dell’associazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati”);
  • una volta ottenuto il codice fiscale e registrati gli atti all’Agenzia delle Entrate, l’associazione è regolarmente costituita e può iniziare la sua attività, beneficiando delle agevolazioni fiscali.

Un’associazione è un ente senza scopo di lucro, che deve svolgere in via prevalente attività non commerciale, cioè l’attività individuata dallo statuto, a favore dei propri soci. Quindi l’attività non commerciale di un’associazione culturale è l’attività culturale (corsi lezioni, conferenze ecc…), l’attività non commerciale di un’associazione di promozione del territorio sono tutte quelle iniziative (visite guidate, mostre, convegni ecc..) per la promozione di un determinato luogo ecc….. Queste attività sono considerate non commerciali, e l’associazione può chiedere ai soci un corrispettivo per la partecipazione, che non viene tassato e senza imposizione IVA.

Si precisa che queste agevolazioni sono applicabili qualora sussistano i seguenti presupposti:

  • l’attività deve essere svolta nei confronti degli associati;
  • le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, cioè quelli previsti dallo statuto.

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