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In questo articolo esaminiamo le principali regole per la gestione fiscale, legale e amministrativa di un'organizzazione di volontariato (o associazione di volontariato). La conscenza delle nozioni e delle regole spiegate in questo articolo vi permetterà di evitare errori nella gestione dell'associazione.

Attività commerciale e non commerciale delle ODV

Le organizzazioni di volontariato sono enti che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, elencate all’articolo 5 del codice del terzo settore. Tutte queste attività sono considerate non commerciali quando l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari è a titolo gratuito o ad un prezzo che non è superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ente per l’erogazione dell’attività stessa.  Riguardo al concetto di “non superiore ai costi effettivi”, questi si intendono comprensivi non solo di tutte le spese necessarie per organizzare la specifica attività , ma anche delle spese di gestione della struttura associativa, indispensabile per svolgere l’attività di interesse generale. Tutte le attività di interesse generale elencate dal codice del terzo settore, se svolte nelle modalità e nei limiti descritti, sono considerate non commerciali e quindi non tassate, oltre a non pagare l’IVA.

Inoltre, per le organizzazioni di volontariato non si considerano commerciali (quindi non tassate) le seguenti attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente:

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziarsi l’organizzazione di volontariato può eventualmente svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, che sono considerate di tipo commerciale e quindi tassate. Tali iniziative possono essere svolte a due condizioni: che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dallo statuto; che lo statuto dell’ente preveda espressamente la possibilità di svolgere tali attività. Inoltre, lo stesso statuto deve prevedere l’organo associativo incaricato di individuare le attività diverse.

Il codice del terzo settore fissa dei limiti per lo svolgimento delle attività diverse, per fare in modo che queste siano secondarie rispetto a quelle principali. Tali attività potranno essere considerate secondarie se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: i ricavi annuali derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30 % delle entrate complessive dell’ente; in alternativa gli stessi ricavi non devono superare il 66 % dei costi complessivi dell’ente. In tal caso l’organizzazione di volontariato resta fiscalmente un ente non commerciale. Diversamente, al superamento di tali limiti, l’ente nel complesso diventa commerciale.  

Libri sociali delle ODV

Il codice del terzo settore prevede per tutti gli enti del terzo settore, quindi anche per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo della tenuta di determinati libri. Questi sono: il libro soci, il libro delle adunanze dell’assemblea dei soci, il libro delle adunanze del consiglio direttivo, il registro dei volontari, il libro delle adunanze dell’organo di controllo (se previsto o necessario). Questi documenti devono essere conservati presso la sede legale dell’associazione. Inoltre per tali libri non è necessaria una bollatura o vidimazione, anche se è consigliata la numerazione progressiva. Gli associati hanno sempre il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo dello statuto. Quindi il consiglio direttivo dell’organizzazione di volontariato deve permettere la loro consultazione da parte dei soci.

Guida gestione organizzazione di volontariato

Il bilancio delle ODV

Le organizzazioni di volontariato possono adempiere all'obbligo di redazione del bilancio tramite la predisposizione di un rendiconto per cassa, adottando lo specifico schema (Mod. D) previsto da un Decreto Ministeriale (D.M. 5 marzo 2020, n. 39). Questo è possibile per gli enti senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi od entrate annuali non superiori a 300.000 euro (trecentomila). Si rileva in tal caso che per la determinazione delle soglie di ricavi e proventi, la normativa prevede di seguire il principio di cassa.

Da notare che il modello di rendiconto per cassa individuato dal decreto ministeriale, è da intendersi come uno schema fisso, cioè da adottare obbligatoriamente. È comunque possibile, senza eliminare o modificare le voci principali di entrate e di uscita, suddividerle o dettagliarle.

Il patrimonio delle ODV

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati  non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Documenti contabili delle ODV

Una organizzazione di volontariato deve rilasciare una ricevuta non fiscale quando incassa del denaro, nell’ambito dello svolgimento di una o più attività di interesse generale, elencate l’articolo 5 del codice del terzo settore. Queste attività sono considerate non commerciali quando l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari è a titolo gratuito o ad un prezzo che non è superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ente per l’erogazione dell’attività stessa.

In tal caso la ODV potrà rilasciare una ricevuta non fiscale, che dovrà riportare i dati e il codice fiscale dell’associazione, la data, il nominativo del soggetto che paga, la somma pagata e la causale (cioè il motivo del pagamento). Le ricevute potranno essere rilasciate in forma cartacea o potranno essere in formato elettronico, ad esempio inviate via mail. Le ricevute dovranno essere sempre conservate dagli amministratori dell’associazione.

Sono invece considerate commerciali le attività diverse da quelle indicate dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Queste attività sono considerate strumentali e connesse rispetto a quelle di interesse generale, se sono svolte al solo fine del reperimento delle risorse economiche da utilizzare per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, cioè lo svolgimento delle stesse attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Per la gestione di tali risorse sarà necessaria l’apertura di una partita iva e la tenuta della relativa contabilità. In tal caso, sarà sempre necessaria l’assistenza di un commercialista o di un consulente fiscale.

Si tenga conto che, per quanto riguarda la contabilità degli enti del terzo settore, vige il principio per cassa. Quindi le ricevute e le fatture si emettono quando vengono effettivamente incassati i corrispettivi.

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