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In questo articolo esaminiamo le principali regole per la gestione fiscale, legale e amministrativa di un'associazione di promozione sociale. La conscenza delle nozioni e delle regole spiegate in questo articolo vi permetterà di evitare errori nella gestione dell'associazione.

Attività commerciale e non commerciale delle APS

Le associazioni di promozione sociale sono enti che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, elencate all’articolo 5 del codice del terzo settore.

Con il regime previsto dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di associazione di promozione sociale sarà particolarmente conveniente. Infatti, la regola generale prevista dalla normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS è prevista una deroga, stabilendo che non si considerano commerciali (quindi non tassate) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell'attività.

Al fine di finanziarsi l’associazione di promozione sociale può eventualmente svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, che sono considerate di tipo commerciale e quindi tassate. Tali iniziative possono essere svolte a due condizioni: che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dallo statuto; che lo statuto dell’ente preveda espressamente la possibilità di svolgere tali attività. Inoltre, lo stesso statuto deve prevedere l’organo associativo incaricato di individuare le attività diverse.

Il codice del terzo settore fissa dei limiti per lo svolgimento delle attività diverse, per fare in modo che queste siano secondarie rispetto a quelle principali. Tali attività potranno essere considerate secondarie se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: i ricavi annuali derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30 % delle entrate complessive dell’ente; in alternativa gli stessi ricavi non devono superare il 66 % dei costi complessivi dell’ente. In tal caso l’associazione di promozione sociale resta fiscalmente un ente non commerciale. Diversamente, al superamento di tali limiti, l’ente nel complesso diventa commerciale.  

Libri sociali delle APS

Il codice del terzo settore prevede per tutti gli enti del terzo settore, quindi anche per le associazioni di promozione sociale, l’obbligo della tenuta di determinati libri. Questi sono: il libro soci, il libro delle adunanze dell’assemblea dei soci, il libro delle adunanze del consiglio direttivo, il registro dei volontari, il libro delle adunanze dell’organo di controllo (se previsto o necessario). Questi documenti devono essere conservati presso la sede legale dell’ente del terzo settore. Inoltre per tali libri non è necessaria una bollatura o vidimazione, anche se è consigliata la numerazione progressiva. Gli associati hanno sempre il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo dello statuto. Quindi il consiglio direttivo dell’associazione di promozione sociale deve permettere la loro consultazione da parte dei soci.

Guida completa per gestire associazione di promozione sociale

Il bilancio delle APS

Le associazioni di promozione sociale possono adempiere all'obbligo di redazione del bilancio tramite la predisposizione di un rendiconto per cassa, adottando lo specifico schema (Mod. D) previsto da un Decreto Ministeriale (D.M. 5 marzo 2020, n. 39). Questo è possibile per gli enti senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi od entrate annuali non superiori a 300.000 euro (trecentomila). Si rileva in tal caso che per la determinazione delle soglie di ricavi e proventi, la normativa prevede di seguire il principio di cassa.

Da notare che il modello di rendiconto per cassa individuato dal decreto ministeriale, è da intendersi come uno schema fisso, cioè da adottare obbligatoriamente. È comunque possibile, senza eliminare o modificare le voci principali di entrate e di uscita, suddividerle o dettagliarle.

Il patrimonio delle APS

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati  non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Documenti contabili delle APS

L'associazione di promozione sociale deve rilasciare una ricevuta non fiscale quando incassa del denaro, nell’ambito dello svolgimento di una o più attività di interesse generale, elencate l’articolo 5 del codice del terzo settore. Queste attività, anche quando viene richiesto un corrispettivo specifico, sono considerate non commerciali e quindi non tassate.

In tal caso l’associazione di promozione sociale potrà rilasciare una ricevuta non fiscale, che dovrà riportare i dati e il codice fiscale dell’associazione, la data, il nominativo del soggetto che paga, la somma pagata e la causale (cioè il motivo del pagamento). Le ricevute potranno essere rilasciate in forma cartacea o potranno essere in formato elettronico, ad esempio inviate via mail. Le ricevute dovranno essere sempre conservate dagli amministratori dell’associazione.

Sono invece considerate commerciali le attività diverse da quelle indicate dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Queste attività sono considerate strumentali e connesse rispetto a quelle di interesse generale, se sono svolte al solo fine del reperimento delle risorse economiche da utilizzare per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, cioè lo svolgimento delle stesse attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Per la gestione di tali risorse sarà necessaria l’apertura di una partita iva e la tenuta della relativa contabilità. In tal caso, sarà sempre necessaria l’assistenza di un commercialista o di un consulente fiscale.

Si tenga conto che, per quanto riguarda la contabilità dell'associazione di promozione sociale, vige il principio per cassa. Quindi le ricevute e le fatture si emettono quando vengono effettivamente incassati i corrispettivi.

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