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In questo articolo esaminiamo le principali regole per la gestione fiscale, legale e amministrativa di un ente del terzo settore. La conscenza delle nozioni e delle regole spiegate in questo articolo vi permetterà di evitare errori nella gestione di un ente del terzo settore.

Attività commerciale e non commerciale degli enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore sono associazioni  (ed altri enti no profit in genere) che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, elencate all’articolo 5 del codice del terzo settore.

Tutte queste attività sono considerate non commerciali quando l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari è a titolo gratuito o ad un prezzo che non è superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ente per l’erogazione dell’attività stessa.  

Riguardo al concetto di “non superiore ai costi effettivi”, questi si intendono comprensivi non solo di tutte le spese necessarie per organizzare la specifica attività , ma anche delle spese di gestione della struttura associativa, indispensabile per svolgere l’attività di interesse generale.

Tutte le attività di interesse generale elencate dal codice del terzo settore, se svolte nelle modalità e nei limiti descritti, sono considerate non commerciali e quindi non tassate, oltre a non pagare l’IVA.

Al fine di finanziarsi l’ente del terzo settore può eventualmente svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, che sono considerate di tipo commerciale e quindi tassate. Tali iniziative possono essere svolte a due condizioni: che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dallo statuto; che lo statuto dell’ente preveda espressamente la possibilità di svolgere tali attività. Inoltre, lo stesso statuto deve prevedere l’organo associativo incaricato di individuare le attività diverse.

Il codice del terzo settore fissa dei limiti per lo svolgimento delle attività diverse, per fare in modo che queste siano secondarie rispetto a quelle principali. Tali attività potranno essere considerate secondarie se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: i ricavi annuali derivanti dalle attività diverse non devono superare il 30 % delle entrate complessive dell’ente; in alternativa gli stessi ricavi non devono superare il 66 % dei costi complessivi dell’ente. In tal caso l’ente del terzo settore resta fiscalmente un ente non commerciale. Diversamente, al superamento di tali limiti, l’ente nel complesso diventa commerciale. 

Libri sociali degli enti del terzo settore

Il codice del terzo settore prevede per gli ETS l’obbligo della tenuta di determinati libri sociali. Questi sono: il libro soci, il libro delle adunanze dell’assemblea dei soci, il libro delle adunanze del consiglio direttivo, il registro dei volontari, il libro delle adunanze dell’organo di controllo (se previsto o necessario). Questi documenti devono essere conservati presso la sede legale dell’ente del terzo settore. Inoltre per tali libri non è necessaria una bollatura o vidimazione, anche se è consigliata la numerazione progressiva. Gli associati hanno sempre il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo dello statuto. Quindi il consiglio direttivo dell’ente del terzo settore deve permettere la loro consultazione da parte dei soci.

guida completa gestione enti del terzo settore

Il bilancio degli enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore possono adempiere a all'obbligo di redazione di un bilancio annuale, tramite la predisposizione di un rendiconto per cassa, adottando lo specifico schema (Mod. D) previsto da un Decreto Ministeriale (D.M. 5 marzo 2020, n. 39). Questo è possibile per gli enti senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi od entrate annuali non superiori a 300.000 euro (trecentomila). Si rileva in tal caso che per la determinazione delle soglie di ricavi e proventi, la normativa prevede di seguire il principio di cassa.

Da notare che il modello di rendiconto per cassa individuato dal decreto ministeriale, è da intendersi come uno schema fisso, cioè da adottare obbligatoriamente. È comunque possibile, senza eliminare o modificare le voci principali di entrate e di uscita, suddividerle o dettagliarle.

Il patrimonio degli enti del terzo settore

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività. Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati  non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Documenti contabili degli enti del terzo settore

Un ente del terzo settore deve rilasciare una ricevuta non fiscale quando incassa del denaro, nell’ambito dello svolgimento di una o più attività di interesse generale, elencate l’articolo 5 del codice del terzo settore. Queste attività sono considerate non commerciali quando l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari è a titolo gratuito o ad un prezzo che non è superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ente per l’erogazione dell’attività stessa (mentre le APS possono anche ottenere un margine positivo).

In tal caso l’ente del terzo settore potrà rilasciare una ricevuta non fiscale, che dovrà riportare i dati e il codice fiscale dell’associazione, la data, il nominativo del soggetto che paga, la somma pagata e la causale (cioè il motivo del pagamento). Le ricevute potranno essere rilasciate in forma cartacea o potranno essere in formato elettronico, ad esempio inviate via mail. Le ricevute dovranno essere sempre conservate dagli amministratori dell’associazione.

Sono invece considerate commerciali le attività diverse da quelle indicate dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Queste attività sono considerate strumentali e connesse rispetto a quelle di interesse generale, se sono svolte al solo fine del reperimento delle risorse economiche da utilizzare per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, cioè lo svolgimento delle stesse attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Per la gestione di tali risorse sarà necessaria l’apertura di una partita iva e la tenuta della relativa contabilità. In tal caso, sarà sempre necessaria l’assistenza di un commercialista o di un consulente fiscale.

Si tenga conto che, per quanto riguarda la contabilità degli enti del terzo settore, vige il principio per cassa. Quindi le ricevute e le fatture si emettono quando vengono effettivamente incassati i corrispettivi.

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