In questo articolo spieghiamo la procedura per costituire un Ente del Terzo Settore, cioè un ente conforme alla normativa del Codice del Terzo Settore ed inscritto nel relativo registro (RUNTS), tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da tale iscrizione derivano vari benefici fiscali, tra cui la defiscalizzazione dell’attività svolta, l’accesso ai fondi del 5x1000, donazioni detraibili dalle tasse al 30%, accesso ai bandi regionali.
Secondo il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, detto anche "Codice del Terzo Settore":
sono Enti del Terzo Settore le associazioni e gli enti no profit in genere, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Atto Costitutivo e Statuto degli Enti del Terzo Settore
Il primo passo per costituire un ente del terzo settore è la redazione di atto costitutivo e statuto, che devono essere conformi alla normativa prevista dal codice del terzo settore e che dovranno essere entrambi sottoscritti dai soci fondatori. Ricordiamo che per la costituzione di un ente del terzo settore generico sono sufficienti tre soci fondatori e che la sede legale può essere anche l’indirizzo di residenza del presidente o di uno dei soci.
Questi atti dovranno prevedere le seguenti informazioni:
- la denominazione dell’ente;
- l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l’attività d’interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- la sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell’ente, se prevista;
- le norme relative al funzionamento dell’ente (funzionamento e compiti dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo).
Gli enti del terzo settore sono associazioni (ed altri enti no profit in genere) che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.
In merito, l’articolo 5 del codice del terzo settore elenca tali attività di interesse generale e quindi l’ente che intende qualificarsi come ETS, dovrà obbligatoriamente scegliere ed inserire nel proprio statuto almeno una di queste iniziative. In tal senso il codice prevede un’ampia gamma di attività, come servizi sociali ed iniziative in ambito sociale, servizi e attività culturali, attività e servizi sanitari e socio- sanitarie, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, tutela dei minori dei soggetti deboli, tutela dei diritti umani, civili e politici, tutela dei lavoratori, attività ricreative e sportive.
Da rilevare inoltre che lo statuto e l’atto costitutivo dovranno prevedere lo scopo dell’associazione, elencare le attività di interesse generale che l’associazione intende svolgere, oltre ad specificare nel concreto l’attività svolta. Quindi, gli scopi e le iniziative previste dagli atti associativi dovranno essere omogenei tra loro, ben specificati e non potranno consistere in una generica elencazione delle attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore.
Procedura per Costituire un Ente del Terzo Settore
La procedura di costituzione di un ente del terzo settore è la seguente:
- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, che dovranno essere firmati da tutti i soci fondatori (almeno tre per gli ETS generici);
- tramite il modello dell’Agenzia delle Entrate AA5/6 è necessario chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale dell’ente del terzo settore, ed eventualmente anche la P. Iva tramite il modello AA7/10 (la richiesta può essere presentata via PEC o di persona all’Agenzia delle Entrate);
- successivamente è necessario pagare la tassa di registro di 200,00 euro tramite un F24 (in banca o posta), acquistare i bolli da 16 euro da applicare agli atti (uno ogni quattro pagine, con la stessa data degli atti) e recarsi all’agenzia delle entrate per registrare gli atti dell’associazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati”);
- una volta registrati gli atti, è necessario presentare la domanda d'iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tramite l'apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà necessario compilare un modulo online con i dati dell’associazione, allegare statuto e atto costitutivo in formato PDF/A, firmare la domanda tramite la firma digitale del presidente dell’associazione. Una volta inoltrato la domanda, gli uffici competenti hanno 60 giorni per rispondere tramite PEC, approvando l’iscrizione al RUNTS o per ulteriori chiarimenti\richieste di modifiche agli atti o alla domanda d’iscrizione.
Attività degli Enti del Terzo Settore
Gli enti del terzo settore sono associazioni (ed altri enti no profit in genere) che devono svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, elencate all’articolo 5 del codice del terzo settore.
Tutte queste attività sono considerate non commerciali quando l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari è a titolo gratuito o ad un prezzo che non è superiore ai costi effettivi sostenuti dall’ente per l’erogazione dell’attività stessa.
Riguardo al concetto di “non superiore ai costi effettivi”, questi si intendono comprensivi non solo di tutte le spese necessarie per organizzare la specifica attività , ma anche delle spese di gestione della struttura associativa, indispensabile per svolgere l’attività di interesse generale.
Tutte le attività di interesse generale elencate dal codice del terzo settore, se svolte nelle modalità e nei limiti descritti, sono considerate non commerciali e quindi non tassate, oltre a non pagare l’IVA.
Al fine di finanziarsi l’ente del terzo settore può eventualmente svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, che sono considerate di tipo commerciale e quindi tassate. Tali iniziative possono essere svolte a due condizioni: che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dallo statuto; che lo statuto dell’ente preveda espressamente la possibilità di svolgere tali attività. Inoltre, lo stesso statuto deve prevedere l’organo associativo incaricato di individuare le attività diverse.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)