C’è molta confusione, e anche molte informazioni errate, in merito a quale sia la procedura corretta per la costituzione di un’associazione di qualsiasi tipo.
È sicuramente errata l’informazione secondo cui per costituire un’associazione basta preparare un atto costitutivo e uno statuto, firmato dai soci fondatori. In tal caso l’associazione non è giuridicamente costituita né formalizzata, e rimane un gruppo di soggetti privati che agiscono per loro conto. Naturalmente statuto e atto costitutivo sono essenziali per definire le caratteristiche, l’attività, le regole e il funzionamento dell’ente, ma non sono sufficienti.
Per una regolare costituzione sono necessari altri due passaggi:
Questi passaggi sono essenziali per due motivi. Il primo è che in tal modo l’associazione acquista una sua forma giuridica, con un codice fiscale e un rappresentante legale, e quindi ha una legittimazione maggiore nei confronti di terzi, di istituzioni o enti pubblici.
Il secondo motivo riguarda i benefici fiscali, garantiti dalla legislazione a favore delle associazioni e degli altri enti no profit. Infatti, l’attività statutaria svolta a favore dei soci è non commerciale. Ciò significa che l’associazione può chiedere un corrispettivo ai soci per la partecipazione alle attività associative, e questo corrispettivo non è tassato . Però questo è possibile solo ed esclusivamente se atto costitutivo e statuto sono tati registrati all’Agenzia delle Entrate.
Per tali motivi è sempre necessario richiedere il codice fiscale dell’associazione e registrare gli atti, non essendo sufficiente la sola redazione e firma di atto costitutivo e statuto.
Inoltre, per l'iscrizione delle associazioni in determinati registri, come quello delle associazioni sportive o degli enti del terzo settore, la registrazione degli atti è sempre una condizione richiesta.