Il Codice del terzo settore ha previsto strumenti di controllo interni per gli Enti del Terzo Settore: fra essi rientrano l’organo di controllo e la revisione legale dei conti. Se la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria nelle fondazioni, nelle associazioni riconosciute o non riconosciute, esso deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando sono stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 110.000 euro; ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate pari a 220.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a cinque unità. Ciò vale finchè non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi.
I componenti dell’organo di controllo devono assicurare all’organo requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale e i requisiti professionali menzionati devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All’organo di controllo sono affidate alcune fondamentali competenze in relazione alla vita in generale degli enti del terzo settore fra cui: vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti se sono superati i limiti previsti dal codice del terzo settore per l’obbligatorietà dell’organo di revisione: in tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti in apposito Registro.
I componenti dell’organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le associazioni e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti e finchè non si scende sotto detti limiti per due esercizi consecutivi: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 1.100.000 euro; ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari a 2.200.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a dodici unità. Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti in apposito Registro.
I componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni.
Qualora nominato, l’organo di controllo può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un ente del terzo settore. Ogni associato, oppure un decimo degli associati nelle associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione dell’assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo può indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all’assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.