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Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra delle informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida.

Gli enti, sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito, provvedono al deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

La scadenza è prevista il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente. La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni.

Per quanto attiene gli enti filantropici, il bilancio sociale deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Nel bilancio sociale vanno anche indicati i compensi degli organi di amministrazione e controllo degli ETS. Non sarà però necessaria una pubblicazione nominativa ogni volta che sarà possibile pubblicare una informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando fra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse). E’, invece, del tutto insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato che non consente di individuare le posizioni differenziate da parte di chi è interessato all’informazione.

Bisognerà tenere distinti gli importi a titolo di retribuzione, da quelli corrisposti a titolo di indennità particolare o di rimborso spese attribuite a fronte di spese documentate (in questo caso potrà essere sufficiente individuare il numero dei beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti).

L’art 14 del CTS sancisce obblighi di trasparenza per cui gli ETS hanno un obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali al perseguimento degli scopi statutari a presidio dello scopo non di lucro che è l’elemento caratterizzante della figura giuridica degli Ets.

L’obbligo di pubblicazione interessa le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ai 100.000 euro annui e riguarda gli emolumenti, i compensi, e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a titolari di cariche sociali, dirigenti e associati.

L’art. 14.1 del CTS prevede l’obbligo di redazione, deposito nel runts e pubblicazione sul sito internet del bilancio sociale e, in applicazione del principio di proporzionalità, sulla base di parametri dimensionati al bilancio dell’ente, vuole prevedere adempimenti differenziati. Da un lato prevede la descrizione dei vari aspetti dell’ente fra cui il suo funzionamento interno e il suo operare in un preciso contesto; dall’altro la pubblicazione di dati di più immediata conoscibilità anche da parte di enti di dimensioni sensibilmente ridotte. L’art. 14.2 fa riferimento all’obbligo di pubblicazione e aggiornamento dei dati sugli emolumenti, obbligo chiarito dalle linee guida ministeriali nel senso che nel bilancio sociale devono trovare puntuale esposizione: la struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari, cioè emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. Va indicato il rapporto fra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente e, in caso siano effettuati rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, le modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito. Si parte, quindi, da un esame della struttura dei compensi , delle retribuzioni e delle indennità, giungendo poi a descrivere dimensionalmente tali grandezze.

Le informazioni sui compensi costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce; in questo modo vengono fatti salvi i diversi valori costituzionali emergenti dallo stesso art. 14.2, cioè quello della riservatezza e quello della trasparenza. L’interesse del singolo alla riservatezza deve contemperarsi con quello del pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti, come l’impiego da parte dell’ETS delle risorse che gli pervengono non solo dalle pubbliche amministrazioni, ma più in generale da soggetti privati che hanno diritto di sapere che vengano effettivamente impiegate per lo svolgimento di attività di interesse generale e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza, non è necessario rendere noti elementi che possano rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti (ad esempio di natura sanitaria) o informazioni di natura patrimoniale riconducibili alla situazione dell’individuo, ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o, più in generale, all’appartenenza all’ente del terzo settore.

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