L’ art. 83 del Codice del Terzo Settore introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali e ulteriori vantaggi qualora l’erogazione sia effettuata a favore delle organizzazioni di volontariato.
Viene comunque fatta salva l’applicazione di specifiche disposizioni di favore previste settorialmente dall’ordinamento, al fine di evitare eventuali penalizzazioni a carico di determinati enti del terzo settore. Naturalmente, tali agevolazioni valgono se le elargizioni in esame sono esclusivamente destinate allo svolgimento di attività istituzionali non commerciali degli enti , poiché una diversa destinazione può condurre a riqualificare l’ente come commerciale e a verificare i presupposti per la cancellazione dal Registro unico nazionale.
E’ istituita una detrazione dall’IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate con modalità tracciabili o in natura a favore degli enti del terzo settore per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. Tale detrazione viene incrementata al 35% per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato.
E’ prevista una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società per le liberalità erogate in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali. Ferma restando la non cumulabilità delle suddette agevolazioni, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione d’imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.