L’art. 80 del Codice Del Terzo Settore prevede un regime forfettario opzionale di determinazione del reddito per le attività commerciali svolte in modo secondario dagli ETS non commerciali, basato su coefficienti di redditività che ricalca quello precedentemente in uso previsto dall’art. 145 TUIR ora disapplicato agli ETS.
In particolare i coefficienti di redditività previsti sono i seguenti:
a) Per le attività di prestazione di servizi:
b) Per altre attività:
a detti ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e ricavi immobiliari.
In caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente e, in caso di mancata distinzione di annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi.
L’opzione per il regime forfettario può essere effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi con effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione è esercitata e fino a quando la stessa non è revocata, fermo restando un periodo minimo triennale di applicazione. L’eventuale revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è stata presentata. Per gli enti che intraprendono l’esercizio d’ impresa commerciale, l’opzione può essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività.