Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Disciplina del Volontario negli Enti del Terzo Settore

Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune, per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 17 CTS).

Non è volontario chi ha un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la sua attività volontaria, né l’associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro funzioni.

 

Gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività e delle quali possono tenere apposito registro. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al volontario possono essere rimborsate, dall’ente per cui svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, purchè non superino l’importo di 10 euro al giorno e di 150 al mese e l’organo sociale deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

E’ obbligatoria l’assicurazione ai volontari su infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi (art. 18 CTS). Per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria, le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Circa i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio e deve essere espressamente indicato nella polizza. Sono di competenza degli uffici del RUNTS, così come degli altri enti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per dieci anni.

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