Riguardo l’obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni, secondo la previgente disciplina erano esonerate tutte le associazioni titolari di Partiva Iva che avevano optato per il regime forfettario (legge 398/1991) e che nell’esercizio precedente avevano conseguito, dalle attività commerciali svolte, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Diversamente, con il Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, è prevista la progressiva abrogazione del regime di esonero, con le seguenti prescrizioni:
Naturalmente l’obbligo di emissione di fattura elettronica riguarda solo le prestazioni di natura commerciale, per cui l’associazione non deve emettere fattura elettronica quando riceve dal socio un corrispettivo relativo all’attività istituzionale (come ad esempio la quota di iscrizione ad un corso sportivo per le ASD o un corso di musica per le associazioni culturali).
Riguardo l’obbligo per le associazioni di dotarsi di POS (o altro strumento di pagamento elettronico), è già previsto da tempo, ma con l’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, sono state introdotte sanzioni nel caso in cui non si garantisca la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità.
Pertanto, l’associazione che non concede l’utilizzo del pagamento tramite Pos o altro strumento di pagamento elettronico, è passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa di 30 euro a transazione rifiutata, a cui si deve aggiungere una sanzione variabile del 4% del valore della stessa transazione.
La norma prevede tale obbligo per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi. Non è quindi tenuta a dotarsi del Pos l’associazione che percepisce esclusivamente quote di adesione e contributi liberali.
Sussistono invece dei dubbi riguardo le associazioni titolari di solo codice fiscale, che offrono servizi a pagamento, a favore dei propri associati, relativi alle attività istituzionali ( come la quota di iscrizione ad un corso sportivo per le ASD o un corso di musica per le associazioni culturali).
E’ vero che tali corrispettivi sono “decommercializzati” (ex art. 148 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ma restano comunque il derivato di una prestazione di servizi, per cui potrebbe essere opportuno dotarsi di un sistema di pagamento elettronico.