Iscrizione delle Associazioni Professionali nei Registri del Ministero dello Sviluppo Economico

Requisito indispensabile per l’iscrizione all’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico è la natura dell’attività svolta dai professionisti aderenti all’associazione.

Difatti secondo il comma 1 della legge 4/2013, integrata dalla legge 11 gennaio 2018, possono essere costituite associazioni per l’iscrizione nell’elenco con riferimento a professioni rivolte alla prestazione di servizi e opere, esercitate abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale o con il concorso di questo. Vengono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi, le professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme.

In caso di dubbio sulla natura delle attività si richiede un parere alle autorità pubbliche competenti in materia al fine di evitare “sovraesposizioni” con le professioni “regolamentate”. A tale proposito devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali è prevista la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che ne controlla la presenza. Per le attività che la legge stabilisce dei requisiti obbligatori ma non è prevista un autorità pubblica che ne controlli il rispetto si applica la legge 4/2013 purché il requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

 

Per quanto riguarda il requisito di “dialettica democratica” esso si deve sostanziare in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione. Alcune associazioni prevedono, nei loro atti costitutivi o nei loro statuti, dei privilegi per i soci fondatori. Tale situazione è accettabile in una fase iniziale dell’associazione, per permettere la sua affermazione ed il suo sviluppo, ma non può essere tollerata oltre un ragionevole lasso di tempo. Per quanto, si ritiene accettabile un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali.

Le associazioni professionali sono tenute a pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi dell’associazioni. Il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Spesso però il sito web non contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla legge oppure li riporta in modo confusionario e non facilmente accessibile a partire dalla home page. Secondo le istruzioni ministeriali è essenziale che l’utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza necessità di preventiva registrazione a tutela dei dati personali. Nel sito va inoltre sempre pubblicato l’atto costitutivo e i requisiti richiesti ai professionisti per l’ingresso nell’ associazione anche se non necessariamente sotto uno specifico titolo.Rilevanza essenziale riveste il rispetto del requisito che prevede il principio di assenza di scopo di lucro. Talvolta, le associazioni negli statuti dichiarino che per il perseguimento degli scopi sociali sia prevista la vendita di prodotti, servizi e altre attività commerciali che rischiano fortemente di contrastare con il principio dell’assenza di lucro. A tal proposito quest’ultime devono essere valutate secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell’associazione. Nella stessa direzione, appaiono elusive della previsione di legge le quote associative irragionevolmente elevate oppure oneri per il rilascio di qualità e di qualificazione professionale e per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l’iscrizione all’associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

Parametro importante, per evitare l’uso distorsivo delle legge, è il pieno rispetto di quanto previsto per il sistema di attestazione. L’attestato rilasciato dalle associazioni professionali non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato. Tale attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione.

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