Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Costituzione Associazioni Professionali e di Categoria non Organizzate in Ordini e Collegi

La legge n. 4 del 14 gennaio 2013, nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Ai fini di suddetta legge per professione organizzata in ordini e collegi, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art 2229 del codice civile “Esercizio delle professioni intellettuali”, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

L’esercizio della professione deve essere libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Gli statuti e le clausole associative garantiscono ad esse la trasparenza delle attività e degli assetti associativi come la dialettica democratica tra associati, l’osservanza dei principi deontologici, ma anche una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell’associazione.

Tramite specifiche iniziative le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti adottando un codice di condotta e vigilano sulla condotta professionale degli associati stabilendo le sanzioni disciplinari da infliggere in caso di violazione del medesimo codice.

Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente come l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore al quale in caso di contenzioso con i singoli professionisti possono rivolgersi i committenti delle prestazioni professionali, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richieste agli iscritti.

Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e collegi.

Ai professionisti iscritti agli albi professionali non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo.

Le associazioni professionali pubblicano nel loro sito web gli elementi informativi utili per il consumatore in base ai criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.

Le associazioni professionali assicurano la piena conoscibilità di questi elementi:

  • atto costitutivo e statuto;
  • precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • struttura organizzativa dell’associazione;
    requisiti per la partecipazione all’associazione come titolo di studio, obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e a disporre i strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
  • assenza di scopo di lucro;

In alcuni casi l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

  • il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  • l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  • le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
  • la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
  • l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  • le garanzie attivate a tutela degli utenti come la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  • alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  • alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
  • all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato.

Le suddette attestazioni non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale e hanno validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

Le associazioni a carattere professionale previste dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, possono iscriversi ad uno specifico elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per maggiori informazioni su questa procedura rimandiamo al relativo articolo.

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