Gli associati delle associazioni del Terzo Settore

Si costituisce un’associazione ad opera dei soci fondatori, che possono indicare nello statuto, rispettando fini istituzionali dell’ente, i requisiti necessari per l’ammissione a socio.

Possono far parte dell’associazione tutti coloro che facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di:

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente al fine di esaminare le candidature, le valuta e controlla l’eventuale correttezza nel versamento della quota ordinaria di ammissione e l’esistenza di ulteriori requisiti richiesti nello statuto, in ragione delle finalità dell’associazione. Al termine della riunione, il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi soci.

Nel libro degli associati sono annotati i dati del socio ammesso, la data dell’ammissione e la quota versata.

All’interno di un’associazione si possono dividere i soci in più categorie:

- ordinari;

- fondatori;

- onorari;

- sostenitori;

- atleti;

- musicisti, ecc…

 

Resta inteso che fra i vari tipi di soci esiste parità di diritti e doveri.

 

Tra i diritti dei soci vi sono:

 

Tra i doveri dei soci vi sono:

 

L’associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione, salvo che non abbia assunto l’obbligo di farvi parte per un tempo determinato.

Il recesso deve presentarsi per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato con un preavviso di tre mesi. Non è ammessa la restituzione della quota associativa e dei contributi versati all’associazione.

L’Assemblea dei soci può escludere per gravi motivi un associato.I gravi motivi sono indicati preventivamente nello statuto, in fase di costituzione, o sono deliberati successivamente dall’Assemblea generale dei soci. Fra i gravi motivi possono essere annoverati:

Prima di escludere un socio, questi è preventivamente ammonito dal Consiglio Direttivo e solo successivamente la condotta del socio è esaminata in sede assembleare. L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Anche colui che è stato escluso non può avanzare pretese di restituzione della quota associativa o dei contributi e delle quote versate.

Nessun socio può avanzare pretese sul patrimonio o sul fondo comune dell’associazione.

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