Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Le Associazioni delle Professioni non Organizzate

Si definisce professione non organizzata in ordini o collegi quell’attività economica diretta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. 

La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Ai professionisti, anche se associati, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

I professionisti in esame possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e a tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L’associazione deve garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la democraticità, l’osservanza dei principi deontologici e il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Le associazioni professionali pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, inoltre promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente.

Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta, vigilando sul comportamento professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per eventuali atti contrari al Codice dei Consumatori; possono inoltre promuovere la costituzione di comitati d’indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. 

Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Le associazioni professionali devono applicare la totale trasparenza e accessibilità a:

  • atto costitutivo e statuto;
  • precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • struttura organizzativa dell’associazione;
  • requisiti per la partecipazione all’associazione, in particolare titoli di studio inerenti alle attività professionali associative; aggiornamenti professionali costanti e certificati; quota associativa;
  • assenza di scopo di lucro;
  • codice di condotta e relative sanzioni in relazione alle violazioni;
  • elenco degli iscritti;
  • sedi dell’associazione;
  • presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione degli associati;
  • eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione nel settore di competenza;
  • garanzie attivate a favore degli utenti.

Sempre in ambito di trasparenza e tutela dei consumatori, l’associazione professionale può rilasciare ai propri iscritti, una volta verificate le qualità, un’attestazione relativa alle regole d’iscrizione, ai requisiti e agli standard qualitativi e di qualificazione professionale dei propri associati, oltre che la polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

La validità delle attestazioni del professionista è della stessa durata del periodo d’iscrizione all’associazione alla quale aderisce e si rinnova ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa, la quale indicherà la relativa scadenza.

Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo d’informare l’utenza del proprio numero d’iscrizione all’associazione.

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