Il Portale delle Associazioni

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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Certificazione medica per attività sportiva non agonistica

Nell’ambito dell’associazionismo sportivo dilettantistico è spesso dubbio a chi si debba richiedere una certificazione medica che attesti il buono stato di salute e l’idoneità allo svolgimento di attività e corsi.

In merito, si devono distinguere i tesserati in base al tipo di attività svolta:

I tesserati che svolgono attività sportive regolamentate hanno l’obbligo del certificato d’idoneità non agonistico. Fanno parte di tale categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da SSD o ASD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva;

I tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Fanno parte di tale categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da SSD o ASD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (Es. Biliardo Sportivo, Golf, Scacchi, ecc…).

I tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) non sono sottoposti ad alcuna certificazione sanitaria. Fanno parte di tale categoria le persone fisiche che sono state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite di SSD o ASD di affiliazione. La qualifica di “non praticante” deve esser espressa all’atto del tesseramento con inserimento di una categoria appositamente istituita dal soggetto tesserante.

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