L’invio del modello EAS è finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni prive di scopo di lucro.
È obbligatorio inviare il Modello EAS giacché assolve ad un onere dichiarativo: il mancato invio comporta la decadenza dalle agevolazioni in parola.
Nel caso in cui il Modello EAS sia stato inviato tardivamente, oltre non solo i termini ordinari ma anche oltre i termini per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o SSD senza fini di lucro non potrà godere del regime agevolato in relazione alle attività svolta precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello.
L’ente potrà tuttavia applicare il regime agevolato solo alle attività svolte successivamente alla presentazione del Modello EAS, anche se ricadenti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.