Parere sui Compensi a Soci e Consiglieri nell'Ambito di un'Associazione

Uno dei principi cardine della disciplina che regola gli aspetti giuridici e fiscali degli enti non commerciali riguarda il divieto di distribuzione di utili tra i soci. E’ infatti sempre preclusa la possibilità di distribuire in via diretta e/o indiretta utili o avanzi di gestione, cioè di fondi o beni che formano il patrimonio di un’associazione e che quindi sono di proprietà di quest’ultima.

Ciò significa che non è mai ammessa la corresponsione non giustificata di somme di danaro a membri del Consiglio Direttivo o soci, mentre nessuna norma vieta che tali soggetti possano essere ricompensati per le attività che effettivamente prestano a favore dell’associazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in tema di enti non commerciali.

Infatti, la normativa riguardante gli enti no profit regola la materia, stabilendo precisi parametri.

Ad esempio, l’articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997, decreto che regola la normativa legale e fiscale riguardante le Onlus, stabilisce che “Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: ………..omissis………… la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche …….omissis…… la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni”.

Inoltre, anche la recente riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all’articolo 8, comma 3), considera indiretta distribuzione di utili, e quindi vietata, “ la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Tale normativa fissa quindi i parametri per una corretta e adeguata corresponsione dei compensi nell'ambito dell'attività associativa, che:

Le attività per le quali si corrispondono dei compensi dovranno essere documentate nel bilancio annuale dell’associazione e nell'allegato bilancio di missione, che devono riportare i parametri quantitativi e qualitativi per "misurare" quanto effettivamente svolto dal socio.

Inoltre, gli incarichi e i compensi dovranno sempre essere approvati dal Consiglio Direttivo, tramite verbale regolarmente sottoscritto.

Si precisa infine che sono sempre possibili rimborsi spesa e indennità di trasferta, per le spese effettivamente documentate dai soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività dell'associazione.

La citata normativa conferma quindi la possibilità per i soci, per i membri del Consiglio Direttivo e per il presidente di un ente no profit, di ricevere dei corrispettivi per le eventuali mansioni svolta a favore dell’associazione, nel rispetto dei parametri già esposti.

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