Ci si chiede spesso se il presidente di un’associazione, o un membro del consiglio direttivo, possano lavorare e percepire un compenso dalla stessa associazione che dirigono e di cui fanno parte.
Su questo tema c’è molta confusione e molti professionisti (specialmente commercialisti) negano questa possibilità.
Diversamente, confermiamo che è assolutamente possibile per un presidente, o amministratore di un ente no profit, percepire una remunerazione per l’attività svolta.
Questo vale per le normali associazioni (culturali\ricreative), ed anche per le associazioni di promozione sociale, per le sportive e per le onlus, con l’unica eccezione delle associazioni di volontariato, per cui questa possibilità non è prevista.
Infatti, la legislazione sugli enti no profit vieta la distribuzione di utili tra i soci, ma non vieta il versamento di corrispettivi proporzionati all’attività svolta dal socio a favore dell’associazione.
Questo è indirettamente ammesso dalla legge, sia all’articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997 che regola le onlus, sia dalla riforma del Terzo Settore, che all’articolo 8, comma 3, considera indiretta distribuzione di utili, e quindi vietata, “ la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Tale articolo, fissa quindi i parametri per una corretta e adeguata corresponsione dei compensi nell'ambito dell'attività associativa.
Il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come DGPR , è un regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e privacy. Con questo regolamento, si intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini e dei residenti dell'unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'unione. La normativa è entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Per rispettare il regolamento, tutte le associazioni e gli enti assimilabili, nel caso di raccolta di dati personali, come ad esempio in occasione dell’iscrizione del socio o dell’adesione ad una attività associativa, dovranno comunicargli un’apposita informativa sul trattamento dei dati personali.
L’informativa avvisa l’interessato di quali sono i dati oggetto del trattamento, delle finalità e delle modalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati, e più in generale di tutti i suoi diritti a tutela della sua privacy.
Di seguito pubblichiamo un pro forma dell’informativa, da riadattare comunque caso per caso, a seconda delle specifiche esigenze.
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.
La presente informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione ............... .
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione dell’adesione all’associazione.
Il nome, la sede legale e il nominativo del presidente, sono le informazioni che più caratterizzano qualsiasi associazione, oltre al codice fiscale. Infatti, sono i dati riportati nel certificato di attribuzione del codice fiscale, cioè quel documento che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento della costituzione dell’ente. Questi dati possono sempre essere modificati, ad eccezione del codice fiscale, che resta invariato per tutta la durata dell’associazione.
E’ necessario che la modifica o la variazione sia sancita da un verbale di assemblea dei soci, che dovrà approvare il nuovo nome dell’associazione, la nuova sede legale o il nuovo presidente (che solitamente viene nominato con un nuovo consiglio direttivo). Da rilevare che per la modifica del nome e della sede legale, informazioni che sono riportate negli atti associativi, possono essere richiesti particolari quorum costitutivi (quota minima di presenza dei soci all’assemblea) o deliberativi (percentuale minima di voti favorevoli perché la proposta sia approvata).
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche fanno parte di quei soggetti giuridici che, secondo il nostro ordinamento (e a patto che rispettino determinati requisiti), godono di un regime fiscale agevolato.
Se l’ASD intende fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo, nel proprio Statuto dovranno esser presenti le seguenti clausole:
All’interno degli enti associativi sono spesso frequenti problematiche organizzative, scontri tra soci e membri del consiglio direttivo, che riguardano l’organizzazione dell’ente e delle assemblee, la gestione economica, il potere di prendere determinate decisioni, l’accessibilità di alcuni atti, o casi di abusi perpetrarti dal presidente o dai consiglieri.
Per risolvere tali casi consigliamo questi punti di riferimento:
Mettiamo a disposizione degli utenti del Portale delle Associazioni e di tutti i nostri clienti, il software gestionale Assimplo, che permette una corretta e facile gestione di tutte le incombenze legale, amministrative e contabili del vostro ente no profit. Sarete quindi totalmente autonomi nel gestire l’attività istituzionale dell’associazione.
Le funzionalità del software sono:
Per una presentazione completa del software Assimplo e delle sue funzionalità vi invitiamo a visitare questa pagina.
Il modello EAS è un modello che l’associazione neo costituita dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla sua costituzione. E’ praticamente un modulo di conferma dei requisiti di non commercialità e di democraticità dell’ente associativo. La presentazione di tale modello, che va effettuata in via telematica tramite Fisconline, Entratel o tramite intermediari abilitati a Entratel, è fondamentale per godere dei benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento a favore degli enti no profit.
ll modello EAS dovrà essere nuovamente presentato nel caso vengano modificati i dati precedentemente comunicati. La nuova presentazione va effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.