Il Codice del Terzo Settore (D.LGS. 3 luglio 2017 n.117) prevede espressamente “l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche” tra i settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del terzo settore, per i quali sono riconosciuti specifici benefici fiscali.
Va precisato tuttavia che, nonostante la riforma incida profondamente sulla disciplina degli enti associativi, per le associazioni sportive dilettantistiche vengono preservate le agevolazioni fiscali già esistenti, previste all’articolo 90 della legge 289 del 2002.
In sostanza, le associazioni sportive dilettantistiche potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali riservate dalla previgente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a fare parte degli enti del terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per quest’ultimi.
In particolare, ricordiamo che il Codice del Terzo Settore, in relazione al regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 (regime relativo all’eventuale attività commerciale), prevede la disapplicazione di questo regime per gli enti del terzo settore. Diversamente, continuerà ad applicarsi per le associazioni sportive senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del terzo settore.
Negli ultimi tempi si è registrata una certa confusione normativa in merito alla figura dell’istruttore sportivo, in particolar modo riguardo i requisiti e i presupposti per ricevere compensi e godere delle relative agevolazioni fiscali.
Come previsto dalla normativa fiscale le indennità, i rimborsi, i premi e i compensi corrisposti a soggetti che svolgono l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo d’imposta a complessivi 10.000 euro (importo recentemente aumentato dalla legge di bilancio 2018). Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentati relative al vitto, alloggio, al viaggio e ai trasporti sostenuti in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tali somme costituiscono quindi redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 - let. m) del T.U.I.R.
Per godere di queste agevolazioni, è però necessario rispettare alcuni requisiti. Per prima cosa gli istruttori devo ottenere un diploma di qualifica frequentando un corso organizzato dall’ente di promozione sportiva o dalla federazione di riferimento per i loro sport. In alternativa, avendo una laurea in scienze motorie o simile, non è necessaria alcuna ulteriore qualifica o diploma.
Per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale, si conferma l’uso della lettera di incarico, che non deve superare i 12 mesi. Ricordiamo che si tratta di un rapporto di lavoro non subordinato, ma che può prevedere orari prestabiliti.
Al momento di ricevere i corrispettivi l’istruttore dovrà sottoscrivere un’autocertificazione che attesti di aver incassato gli importi stabiliti. Successivamente, l’associazione sportiva dovrà provvedere a consegnare all’istruttore la certificazione dei compensi e a presentare il modello 770 semplificato.
Ci si chiede spesso se il presidente di un’associazione, o un membro del consiglio direttivo, possano lavorare e percepire un compenso dalla stessa associazione che dirigono e di cui fanno parte.
Su questo tema c’è molta confusione e molti professionisti (specialmente commercialisti) negano questa possibilità.
Diversamente, confermiamo che è assolutamente possibile per un presidente, o amministratore di un ente no profit, percepire una remunerazione per l’attività svolta.
Questo vale per le normali associazioni (culturali\ricreative), ed anche per le associazioni di promozione sociale, per le sportive e per le onlus, con l’unica eccezione delle associazioni di volontariato, per cui questa possibilità non è prevista.
Infatti, la legislazione sugli enti no profit vieta la distribuzione di utili tra i soci, ma non vieta il versamento di corrispettivi proporzionati all’attività svolta dal socio a favore dell’associazione.
Questo è indirettamente ammesso dalla legge, sia all’articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997 che regola le onlus, sia dalla riforma del Terzo Settore, che all’articolo 8, comma 3, considera indiretta distribuzione di utili, e quindi vietata, “ la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Tale articolo, fissa quindi i parametri per una corretta e adeguata corresponsione dei compensi nell'ambito dell'attività associativa.
Il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come DGPR , è un regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e privacy. Con questo regolamento, si intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini e dei residenti dell'unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'unione. La normativa è entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Per rispettare il regolamento, tutte le associazioni e gli enti assimilabili, nel caso di raccolta di dati personali, come ad esempio in occasione dell’iscrizione del socio o dell’adesione ad una attività associativa, dovranno comunicargli un’apposita informativa sul trattamento dei dati personali.
L’informativa avvisa l’interessato di quali sono i dati oggetto del trattamento, delle finalità e delle modalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati, e più in generale di tutti i suoi diritti a tutela della sua privacy.
Di seguito pubblichiamo un pro forma dell’informativa, da riadattare comunque caso per caso, a seconda delle specifiche esigenze.
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.
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Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione dell’adesione all’associazione.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche fanno parte di quei soggetti giuridici che, secondo il nostro ordinamento (e a patto che rispettino determinati requisiti), godono di un regime fiscale agevolato.
Se l’ASD intende fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo, nel proprio Statuto dovranno esser presenti le seguenti clausole:
Il nome, la sede legale e il nominativo del presidente, sono le informazioni che più caratterizzano qualsiasi associazione, oltre al codice fiscale. Infatti, sono i dati riportati nel certificato di attribuzione del codice fiscale, cioè quel documento che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento della costituzione dell’ente. Questi dati possono sempre essere modificati, ad eccezione del codice fiscale, che resta invariato per tutta la durata dell’associazione.
E’ necessario che la modifica o la variazione sia sancita da un verbale di assemblea dei soci, che dovrà approvare il nuovo nome dell’associazione, la nuova sede legale o il nuovo presidente (che solitamente viene nominato con un nuovo consiglio direttivo). Da rilevare che per la modifica del nome e della sede legale, informazioni che sono riportate negli atti associativi, possono essere richiesti particolari quorum costitutivi (quota minima di presenza dei soci all’assemblea) o deliberativi (percentuale minima di voti favorevoli perché la proposta sia approvata).
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